15 Marzo 2018

La detrazione Irpef per gli inquilini con contratti di locazione

di Luca Mambrin
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L’articolo 16 Tuir prevede l’attribuzione di specifiche detrazioni ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale che variano in relazione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente.

In particolare sono previste 3 tipologie di detrazione:

a) l’articolo 16, comma 1, Tuir prevede per i soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

Come precisato nella risoluzione AdE 200/E/2008 la detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della L. 431/1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi.

b) l’articolo 16 , comma 1, Tuir prevede per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 4, commi 2 e 3, L. 431/1998 (contratti a canone convenzionale) una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

La detrazione non può essere riconosciuta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

c) l’articolo 16, comma 1-ter, Tuir prevede per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della 431/1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore ad euro 15.493,71.

Come precisato nella circolare AdE 34/E/2008:

  • la detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma; il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione;
  • il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta;
  • per usufruire della detrazione è necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.
  • se il contratto di locazione è stato stipulato da due persone e solo una ha il requisito dell’età richiesto dalla norma, solo questa può usufruire dell’agevolazione pro quota nella percentuale spettante.

Tutte le detrazioni esaminate non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole; nel caso in cui nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 Tuir è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (D.M. del 2008).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (circolare AdE 34/E/20018, risposta 10.2) e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell’effettivo carico del canone.

Nell’ambito del modello 730/2018, il rigo E71 è deputato ad accogliere le detrazioni in esame, per la quale è richiesta l’indicazione:

  • Colonna 1 (Tipologia): il codice relativo alla detrazione:
  • ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
  • ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale.
  • Colonna 2 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
  • Colonna 3 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante.
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