La detrazione delle spese per medicinali acquistati all’estero
di Laura Mazzola Scarica in PDF La scheda di EVOLUTIONLe spese per l’acquisto di medicinali sostenute all’estero seguono il medesimo trattamento di quelle sostenute in Italia; vale a dire che sono detraibili, all’interno della dichiarazione dei redditi, al 19 per cento per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, come previsto dall’articolo 15, comma 1 lett. c), Tuir.
Ne discende che anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile reperire le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Pertanto, la spesa collegata all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da documento commerciale “parlante” (ex “scontrino parlante”), da cui risulti specificato:
- natura del prodotto;
- qualità del prodotto;
- quantità del prodotto;
- codice fiscale del soggetto acquirente.
Per quel che riguarda la natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica della parola “farmaco” o “medicinale”, ossia, per esempio, delle sigle “med”, “f.co”, “otc”, “sop” e “omeopatico”.
Se, però, il farmacista estero, nonché l’esercente estero, non ha rilasciato un documento completo, il contribuente può:
- riportare a mano, sullo stesso documento, il codice fiscale;
- chiedere apposita documentazione dalla quale sia possibile evincere la natura, la qualità e la quantità.
Il documento relativo all’acquisto effettuato all’estero, presso farmacie, supermercati e altri esercizi commerciali o attraverso il commercio elettronico diretto, deve essere tradotto.
La traduzione, nel caso di documenti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita direttamente dal contribuente.
Diversamente, nel caso di documenti redatti in lingua diversa, è richiesta una traduzione giurata.
Fanno eccezione, per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena, i documenti redatti in sloveno; infatti, in tale ipotesi la documentazione può essere corredata da una traduzione non giurata.
Inoltre, per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
Si ricorda che anche per le preparazioni galeniche (medicinali preparati in farmacia) è necessario che la spesa risulti certificata da documenti contenenti:
- natura del prodotto;
- qualità del prodotto (preparazione galenica);
- quantità del prodotto;
- codice fiscale del soggetto acquirente.
Infine, si evidenzia che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non rientrano tra le spese sanitarie.
5 Maggio 2022 a 9:08
Ha notizie relative al fatto che anche le spese mediche sostenute all’estero, diverse da quelle per l’acquisto di farmaci, debbano esser comunque state pagate mediante mezzi bancari ?
Se la ratio della norma, come credo, era ed è tesa a far si che emerga dalle evidenze bancarie il materiale imponibile che altrimenti i soggetti percettori potrebbero più facilmente occultare, essa parrebbe venir meno nel momento in cui ci si trovi di fronte a percettori esteri della cui onestà fiscale, la Legge italiana non dovrebbe interessarsi un granché .
Grazie