23 Maggio 2017

Imposta di registro nelle assegnazioni e cessioni agevolate

di Enrico Ferra
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Nell’ambito della disciplina in tema di assegnazioni e cessioni agevolate ai soci occorre tener conto di alcuni principi peculiari in materia di imposta di registro che attengono sia alla determinazione della base imponibile che alla misura dell’imposta applicabile. Occorrerà, infatti, considerare che:

  • per l’applicazione dell’imposta di registro trova applicazione la misura minima di 1.000 euro;
  • il criterio di determinazione della base imponibile su basi catastali è utilizzabile anche per la determinazione dell’imposta di registro, sempre che sia stata effettuata l’opzione per la valutazione catastale ai fini dell’imposta sostitutiva;
  • nel caso il contribuente non eserciti l’opzione, trova applicazione il meccanismo del prezzo-valore.

Quanto alla misura dell’imposta minima, si ricorda che il comma 119 della L. 208/2015 ha previsto, per le assegnazioni e le cessioni agevolate, la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro dovuta.

Il dubbio che si era inizialmente posto in tale contesto riguardava l’eventuale agevolazione sulla misura minima di 1.000 euro da applicare nei casi di atti traslativi di diritti reali su beni immobili, essendo tale valore – pur se non proporzionale – la misura minima dell’imposte proporzionali eventualmente dovute “nei casi di cui al comma 1” dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, ossia nei casi in cui trovano applicazione le imposte proporzionali.

Partendo dal riferimento testuale della norma l’Agenzia ha chiarito, nella circolare 37/E/2016, che l’agevolazione della riduzione alla metà trova “applicazione solo con riferimento alle aliquote proporzionali dell’imposta di registro con la conseguenza che l’imposta minima deve comunque essere applicata nella misura ordinaria prevista”. Essendo, pertanto, l’assegnazione un’ipotesi rientrante nell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico in materia d’imposta di registro, assimilabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, si applicherebbe anche la disposizione sopra citata, che fissa a 1.000 euro la misura minima dell’imposta di registro nei casi di cessione/assegnazione di diritti reali su beni immobili.

Il secondo aspetto di rilievo riguarda l’utilizzabilità del valore catastale dell’immobile anche ai fini della determinazione della base imponibile.

Si ricorda che per le assegnazioni/cessioni di immobili ai soci trovano applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro le regole previste per la determinazione del valore normale a cui applicare l’imposta sostitutiva. Pertanto, qualora venga esercitata l’opzione per la determinazione del valore normale assumendo il valore catastale degli immobili in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 52 del D.P.R. 131/1986, tale opzione esplica efficacia anche per la determinazione della base imponibile da assumere a tassazione per l’imposta di registro.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile immaginare l’esercizio autonomo di un’opzione secondo il valore catastale valida per la determinazione dell’imposta sostituiva ma non anche per l’imposta di registro, con la conseguenza che il valore utilizzato ai fini dell’imposta sostitutiva vale in ogni caso anche per l’imposta di registro dovuta.

D’altro canto, in assenza di una specifica opzione da parte del contribuente, trovano applicazione i principi generali sanciti dagli articoli 43 e 51 del Testo Unico in materia d’imposta di registro: il riferimento è, in questo caso, al valore venale in comune commercio, che a parere dell’Agenzia diventa a quel punto il criterio di riferimento per la determinazione dell’imposta.

Rimane valida, infine, la possibilità di sfruttare il meccanismo del prezzo-valore, ossia la valutazione automatica del valore degli immobili, che prevede per l’Ufficio l’impossibilità di rettificare il valore o il corrispettivo degli immobili dichiarato in misura non inferiore ai parametri previsti dal comma 4 dell’articolo 52 del D.P.R. 131/1986.

Tale meccanismo, valido unicamente in caso di cessioni di immobili ad uso abitativo – e relative pertinenze – effettuate a favore di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, consente alla parte acquirente che ne faccia richiesta di determinare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro (e ipo-catastale) assumendo i parametri di cui sopra indipendentemente dal corrispettivo pattuito nell’atto.

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