Il litisconsorzio necessario al test della Cassazione
di Gianfranco AnticoIl comma 1, dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, chiarendo definitivamente la questione relativa alla divisibilità o meno dell’obbligazione tributaria, prevede la necessarietà del litisconsorzio «se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti».
L’oggetto del ricorso altro non è che la pretesa tributaria portata dall’atto impugnato, per cui il litisconsorzio necessario si ha solo se esiste un unico rapporto tributario controverso comune a più contribuenti, cioè ogni qual volta l’ente impositore rivolga una pretesa tributaria nei confronti di un soggetto che sia obbligato anche solo astrattamente alla pretesa di pagamento dell’imposta.
La previsione della necessarietà del litisconsorzio comporta, ovviamente, la possibilità del giudice di chiamare in giudizio le nuove parti, dando a queste un termine perentorio entro il quale costituirsi e integrare il contraddittorio.
Il comma 3 dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, è dedicato all’intervento volontario e alla chiamata in giudizio nei casi in cui vi siano più destinatari dell’atto impugnato (è lo stesso caso, previsto al comma 1, che comporta il litisconsorzio necessario) o più parti del rapporto tributario controverso.
I successivi commi dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, sono rivolti alla disciplina formale degli interventi, distinguendo le parti chiamate per istanza di parte da quelle intervenute per volontà del giudice o per volontà propria.
L’ultimo comma dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, è di recente conio. Infatti, il comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023, prevede che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Ricordiamo che la regola del simultaneus processus è stata fatta propria già nella pronuncia della Suprema Corte n. 11824/2017:
- simultanea proposizione dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
- simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi a entrambi i giudici del merito;
- identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
Sulla questione annotiamo l’ord. n. 29420/2022 della Corte di Cassazione, secondo cui «nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi».
Principi di nuovo enunciati di recente, con l’ord. n. 24940/2025 del 10 settembre 2025, dove gli Ermellini hanno ribadito che l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, TUIR (e dei soci delle stesse), comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha a oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ex art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., SS.UU., n. 14815/2008).
Analogamente, in materia di IRAP delle società di persone (Cass., SS.UU., n. 10145/2012).
Ai fini IVA, invece, la Corte di Cassazione, con l’ord. n. 23698/2019, ha confermato che «l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione» (Cass., ord. n. 6303/2018).


