Gli effetti della manifestazione di volontà di adesione alla c.d. rottamazione-quinquies
di Gianfranco AnticoI carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza, costituiscono il perimetro normativo fissato dal Legislatore della Legge di bilancio 2026, attraverso l’art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025. Sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento.
Ricordiamo che non rileva la data di notifica della cartella, che potrebbe pure essere successiva al 31 dicembre 2023, ma la data di consegna del ruolo.
Tali debiti possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Una volta che ai contribuenti sono resi disponibili, nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agente della riscossione i dati necessari a individuare i carichi definibili, il debitore può manifestare la sua volontà di procedere alla definizione, entro il 30 aprile 2026, attraverso apposita dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Occorre tenere in considerazione che la presentazione di una istanza al Fisco genera comunque una serie di effetti.
Va rilevato, innanzitutto, che l’effettivo perfezionamento della definizione, ai soli fini dell’estinzione dei contenziosi in corso, si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Il Legislatore ha, quindi, recepito la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024, conv. con modif. dalla Legge n. 15/2025, come interpretato dall’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025.
Ciò comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Inoltre, l’istanza di rottamazione è idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni operate in ordine alla nullità delle cartelle esattoriali notificate e alla prescrizione del credito tributario oggetto dell’istanza di definizione agevolata (Cass., ord. n. 32030/2024).
Principio ormai da ritenere acclarato. Infatti, con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza sull’an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta è totalmente incompatibile con la contestazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 11338/2023; Cass. n. 3414/2024). In particolare, la richiesta di rateizzazione induce a ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/2018).
Si segnala, peraltro, per completezza, che la presentazione di una istanza di adesione ex D.Lgs. n. 218/1997 postula la piena consapevolezza dell’oggetto della pretesa fiscale da parte del contribuente, e, pertanto, la contestazione sull’inesistenza della notifica risulta contraddetta dalla circostanza in base alla quale il contribuente, ricevuto detto atto presupposto, ha formulato richiesta di adesione. È questo quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9429/2020, che riconosce alla presentazione dell’istanza di adesione un effetto conoscitivo dell’atto presupposto. E pertanto, non può essere dichiarata la nullità dell’atto impositivo se questo ha raggiunto lo scopo cui era destinato, sanando eventuali vizi di notifica per il raggiungimento dello scopo dell’atto (cfr. Cass. n. 2203/2018; n. 8374/2015; n. 654/2014).


