Tra i soggetti che partecipano alla “regolazione della crisi” vi è certamente l’imprenditore, che è il primo soggetto che deve rendersi conto dello stato di crisi in cui può versare la propria impresa. In ragione di ciò, l’art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) pone a suo carico il dovere di adottare misure idonee/adeguati assetti in funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi dell’impresa. L’eventuale accertamento del predetto stato si traduce nell’attivazione di uno degli strumenti di gestione della crisi (composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, solo per fare alcuni esempi).
L’autodiagnosi dell’imprenditore prevede ai sensi dell’art. 3, comma 3, CCII, che gli assetti siano adeguati (e le misure idonee) se consentono, tra le altre cose, di «ricavare le informazioni necessarie […[ a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento». Un test che va usato come strumento di diagnosi per comprendere la “salute” dell’impresa, la portata delle iniziative più opportune per uscire dall’eventuale situazione di crisi o pre-crisi, il tempo stimabile come necessario per perseguire il risanamento.
Il predetto test non è un indicatore della crisi, bensì uno strumento che vuole far conoscere (all’imprenditore in primis) il grado di difficoltà aziendale e se vi sono ragionevoli possibilità di risanamento. Questo strumento consente quindi di approntare una struttura organizzativa che possa permettere di intercettare segnali evidenti di crisi, prevenendo il rischio che si possa configurare per il management un profilo di responsabilità per inadempimento dei doveri ex art. 2086, c.c..
Trattasi di un test utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata. Infatti, sebbene il predetto test non sia tra i documenti obbligatori per l’accesso alla composizione negoziata (cfr. art. 17, comma 3, CCII), l’esperto lo esamina, correggendolo eventualmente (valutando altresì che non vi siano elementi distorsivi del risultato), qualora l’imprenditore lo avesse inserito nell’apposita piattaforma telematica in sede di istanza di nomina dell’esperto indipendente. Diversamente, l’esperto indipendente provvede alla sua compilazione con l’imprenditore, anche senza disporre di un piano d’impresa. Dunque, l’esperto verifica la “ragionevole perseguibilità del risanamento” anche sulla base delle risultanze del test in commento, oltre che su quelle assunte dall’organo di controllo e dal revisore.
La ratio del test pratico fornisce una valutazione complessiva del risanamento, appurando la situazione debitoria attuale e verificando l’effettiva perseguibilità dell’eventuale risanamento. L’esito del test, che altro non è che il tempo occorrente per rientrare dal debito, ha una valenza indicativa (cfr. paragrafo 2.3, Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata” del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023). Quindi è da evitare una lettura standardizzata dello stesso che, comunque, consente di costruire uno strumento sintetico di diagnosi a disposizione dell’imprenditore (anzitutto), al fine di verificare l’eventuale entità dello squilibrio patrimoniale od economico-finanziario e se questo sia reversibile.
La costruzione del test
La struttura e le modalità di esecuzione del test pratico sono definite nella Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, ed è disponibile sulla piattaforma telematica nazionale di Unioncamere, accessibile tramite il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
Esso individua un indicatore chiave per valutare lo stato di difficoltà aziendale e, quindi, la complessità del risanamento, ovvero il rapporto tra la stima del debito da ristrutturare e la stima dei flussi di cassa liberi da attività operativa futuri a regime a copertura del predetto debito.
Nel debito da ristrutturare al numeratore del rapporto vi rientrano sia dati stock oggettivamente determinabili al momento del test che riferibili ad un arco temporale, esposti al netto delle eventuali disponibilità finanziarie, segnatamente:
+ debito scaduto (di cui relativo a iscrizioni a ruolo);
+ debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
+ linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
+ rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni;
+ investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare;
– ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
– nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
– stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.
D’altro canto, la stima dei flussi al servizio del debito (denominatore del rapporto) utilizza dati flusso, assunti con riferimento ad un arco temporale contenuto, che costruiscono una forma semplificata di Free Cash Flow from Operations. In particolare, al denominatore il modello di test pratico prevede esservi:
+ stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime;
– investimenti di mantenimento annui a regime;
– imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.
Al numeratore il primo dei componenti del rapporto a essere indicato è il “Debito scaduto”, cui ne fanno parte quei debiti esigibili (diversi da quelli indicati nelle altre categorie contenute al numeratore), comprensivi di interessi e sanzioni.
A tal fine, per esempio, vi è da ricomprendere l’intera esposizione debitoria che risulta dall’Anagrafe tributaria e che è visibile nel Certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1, CCII. Esso è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi (cfr. Provvedimento 224245 del 27 giugno 2019), ma non pare che, in sede di richiesta di rilascio, vi siano limiti in tal senso. Esso viene rilasciato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, su richiesta a mezzo di apposita istanza effettuata dal debitore o dal Tribunale.
Per quanto riguarda i crediti vantati dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni civili un’altra utile fonte per riconciliare i debiti scaduti e non versati è la Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, prevista dall’art. 363, comma 1, CCII. Detto prospetto riepiloga anche i crediti affidati per la riscossione. L’INPS fornisce la Certificazione dei debiti contributivi mediante richiesta a mezzo accesso alla procedura “VeRA e Certificazione dei debiti contributivi” (cfr. messaggio INPS n. 400/2022).
Con riferimento ai debiti finanziari, tra le fonti informative più importanti vi è certamente la Centrale dei Rischi gestita da Banca d’Italia, richiedibile tramite il portale “Servizi online” della Banca d’Italia, selezionando “Richiedi i dati” con autenticazione SPID o CIE, oppure via PEC o con consegna di apposito modulo di richiesta brevi manu presso una Filiale della Banca d’Italia. Trattasi del sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e gli intermediari finanziari che viene alimentato dalle comunicazioni mensili e inframensili inoltrate dagli stessi all’Autorità di vigilanza. Tutti i flussi informativi sono aggregati in sezioni dal modello informativo con cui la Banca d’Italia trasmette le esposizioni nei confronti dell’affidato, in particolare: i crediti per cassa che comportano un’uscita di cassa per gli intermediari finanziari, i crediti di firma con le garanzie rilasciate dai medesimi, le garanzie ricevute, i derivati finanziari e la sezione informativa, contenente talune informazioni aggiuntive rispetto alle precedenti (cfr. Circolare Banca d’Italia, Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, n. 139, 21° aggiornamento di febbraio 2025).
Altra componente al numeratore è costituita dal “Debito riscadenziato o oggetto di moratorie”, vale a dire quel debito (anche non scaduto) temporaneamente non esigibile ma che lo sarà nel breve termine. A questa fattispecie si possono ricondurre, per esempio, le dilazioni di pagamento concesse dai fornitori, la sospensione temporanea della riscossione, le moratorie dei pagamenti concessi dalle banche per difficoltà finanziarie delle imprese.
Al numeratore si aggiungono altresì gli importi delle “linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo”.
Mentre, tra le “Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni”, sono da comprendersi anche gli interessi, visto che non sono presenti al denominatore. Altresì, si evidenzia che il Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023 summenzionato chiarisce che per le cooperative si deve tener conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo lo “storico” (non precedente a 3 anni).
Altra voce da sommare alle altre previste al numeratore del rapporto è quella afferente agli “Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare”, nei successivi 12 mesi.
Il Decreto dirigenziale 21 marzo 2023 chiarisce in merito che occorre fare riferimento agli investimenti in capitale fisso previsti, agli investimenti in capitale circolante previsti corrispondenti all’incremento stimato complessivo netto dei crediti commerciali e del magazzino, al fabbisogno per la riorganizzazione del lavoro costituito da incentivi all’esodo e da esborsi di qualsiasi natura, compreso il TFR.
Trattasi di investimenti ritenuti indispensabili per risanare, eccedenti quelli afferenti alla normale gestione (impianti, macchinari, manutenzione straordinaria, attività non di routine, anche con riguardo all’organizzazione del lavoro).
Al valore così ottenuto al numeratore deve sottrarsi “l’ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale”. In questo caso si fa riferimento alle dismissioni già contrattualizzate o comunque previste.
Infine, al numeratore con segno “meno” vanno indicati i valori consuntivati e previsti dei “nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati” (aumenti di capitale sociale a pagamento, finanziamenti soci, altro) e la “stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti”, ottenibile sottraendo dall’EBITDA gli ammortamenti e gli accantonamenti tenendo conto di ricavi e costi non ricorrenti (per esempio, i costi per la temporanea riduzione dei lavoratori, i costi in caso di disaster recovery, altro).
Per quanto riguarda il denominatore del rapporto, nella sommatoria dei suoi elementi si vede anzitutto come dato di partenza la “stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime”. Ciò consiste nella determinazione del “free cash flow” (EBIT – IMPOSTE + AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI + ACCANTONAMENTI +/- ΔCAPITALE CIRCOLANTE NETTO). In questo caso, occorre non considerare le componenti atipiche come le rivalutazioni delle scorte, l’incentivazione una tantum al personale, per esempio.
Nel denominatore del test vengono altresì considerati altri elementi utili all’analisi finanziaria in questione proiettata sul lungo periodo.
Infatti, alla stima del M.O.L. prospettico normalizzato annuo devono essere dedotti gli “investimenti di mantenimento annui a regime”, dunque i CAPEX di rinnovo e la stima delle “imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte”.
Esito del test
Il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi di cassa liberi operativi permette di stimare gli anni necessari per estinguere l’esposizione debitoria dell’impresa. Dunque, al crescere del rapporto tra debito e flussi annui, aumenta la gravità della situazione.
Con rapporto debito/flussi inferiore all’unità (in assenza di particolari specificità anche fino a 2) le difficoltà sono contenute e probabilmente (dato che il valore del test è indicativo) non c’è uno squilibrio. Le difficoltà riscontrate possono trovare agevole soluzione endogena all’impresa (continuità diretta).
Un valore di 3 o 4, invece, denota come l’andamento corrente dell’impresa non sia sufficiente per individuare un percorso di risanamento. In questo caso, serve la redazione di un piano d’impresa solido ed importante, perché il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali adottate dall’imprenditore, la cui gestione viene ancora considerata sufficiente ai fini del processo di risanamento.
D’altro canto, con valori del rapporto in commento che crescono oltre, per supportare l’indebitamento emerge la necessità per l’imprenditore di procedere con le cessioni o cessazioni di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese, altri disinvestimenti.
