Decreto semplificazioni fiscali: le novità in materia di monitoraggio fiscale

Nel novero delle misure di semplificazione fiscale contenute nel D.L. 73/2022 è inclusa anche una specifica disposizione finalizzata alla semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.

A tal fine, l’articolo 16 del Decreto modifica il comma 1 dell’articolo 1 D.L. 167/1990 (recante “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990).

Nella sua nuova formulazione, risultante dalla modifica in esame, l’articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990 prevede che: “Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

In sintesi, rispetto alla versione previgente:

  • il limite oltre il quale scatta l’obbligo per banche e intermediari finanziari di segnalare all’Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l’estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate passa da 15.000 a 5.000 euro;
  • è stato eliminato l’obbligo di intercettare le operazioni c.d. frazionate (cioè le operazioni unitarie sotto il profilo economico poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a limiti prestabiliti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni).

Il comma 2 dell’articolo 16 del Decreto semplificazioni stabilisce che le nuove regolesi applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021”.

Come espressamente segnalato nella Relazione illustrativa, le nuove disposizioni sono finalizzate a “ristabilire un coordinamento” tra gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1 D.L. 160/1990 (c.d. decreto Monitoraggio fiscale) e gli obblighi di conservazione delle operazioni da parte degli intermediari dettati dal D. Lgs. 231/2007 (c.d. decreto “Antiriciclaggio”) e dal relativo provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 recante “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

 

Monitoraggio fiscale: sintesi della disciplina

Il già ricordato articolo 1 D.L. 167/1990, più volte modificato nel corso degli ultimi anni, prevede che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (come individuati dallo steso articolo 1) sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i trasferimenti da o verso l’estero, effettuati anche in valute virtuali, di mezzi di pagamento limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, siano questi residenti o non residenti in Italia. In particolare, sono obbligati:

  • gli intermediari bancari e finanziari (tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio);
  • gli altri operatori finanziari (quali le società fiduciarie non iscritte nell’Albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta);
  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (operatori non finanziari).

Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell’obbligo di comunicazione i trasferimenti da e verso l’estero (in conto o extra-conto), di “mezzi di pagamento” (denaro contante, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del 24.04.2014, gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare sono:

  • la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
  • l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
  • qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

La comunicazione deve essere effettuata ogni anno e deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

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