Trasferimento del credito investimenti all’interno del consolidato fiscale

Con che limiti e modalità il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi può essere trasferito all’interno del consolidato fiscale?


È legittimo il trasferimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 nell’ambito del consolidato fiscale di cui all’articolo 117 e seguenti del Tuir, in virtù dell’assenza di un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale.

Al contrario ogni forma di trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale, resta preclusa per gli investimenti ricadenti sotto la disciplina previgente della L. 160/2019 ovvero effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 o entro il 30.06.2021 su prenotazione al 15.11.2020, in virtù dell’espresso divieto contenuto nel comma 191 dell’articolo 1.

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