Ratifica del contratto concluso dal “falsus procurator”

Quali sono i rimedi che la legge offre al contraente per rimediare all’inefficacia del contratto concluso dal procuratore privo dei poteri di stipula?


Come noto, l’imprenditore che non voglia gestire direttamente la conclusione di uno o più contratti può delegare un incaricato di fiducia al compimento di una o più operazioni nel proprio interesse e in proprio nome. In questo modo il delegato si sostituisce all’imprenditore rappresentato, ponendo in essere atti i cui effetti si producono direttamente nella sfera patrimoniale di quest’ultimo.

Tuttavia, può verificarsi che il rappresentante non sia munito dei poteri necessari per stipulare regolarmente il contratto, ad esempio, poiché la procura è limitata a particolari negozi, oppure, poiché sono state compiute operazioni rientranti nel novero degli atti di straordinaria amministrazione (ai sensi dell’articolo 1708 cod.civ., nel silenzio delle parti, il mandato si intende conferito limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione). Nei casi in cui il delegato non disponga di tali poteri, il contratto stipulato è in ogni caso inefficace tra le parti.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master sulla holding industriale (III edizione): creazione e fiscalità, profili IVA, previdenza, operazioni straordinarie e casi particolari (trust, estero). A partire dal 15/10/2026

Master in 6 videoconferenze sul conferimento di partecipazioni: realizzo controllato, costo fiscale, usufrutto/nuda proprietà, abuso del diritto e casi pratici. A partire dal 6/10/2026

Master in 6 videoconferenze sulla rendicontazione di sostenibilità: normativa UE, standard ESRS, doppia materialità e rendicontazione volontaria PMI (VSME). A partire dall’8/10/2026

Torna in alto