Dove dichiarare la pensione Svizzera che non gode della ritenuta del 5%?

Tizio, fiscalmente residente in Italia, percepisce una pensione svizzera relativa al II° pilastro (LLP). Detta pensione viene percepita direttamente in Italia, senza il tramite di un intermediario finanziario italiano che, in quanto sostituto di imposta, su richiesta del cliente potrebbe operare la ritenuta del 5% prevista dall’articolo 76 L. 413/1991. Tizio come deve tassare detta rendita?


Come noto, la Svizzera, in tema previdenziale, prevede la presenza di tre pilatri. Il I° pilastro è volto a garantire il minimo essenziale nella vecchiaia (AVS) ed è una contribuzione obbligatoria. L’obbligatorietà della contribuzione va rilevata anche in relazione al secondo pilastro, che risulta costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP).

Infine, il III° pilastro è basato sulla previdenza privata individuale e risulta facoltativo.

Secondo l’articolo 76 L. 413/1991, le rendite relative al I° pilastro percepite in Italia sono da assoggettare a ritenuta unica del 5% da parte di appositi istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera eroga gli importi ai beneficiari in Italia.

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