Crediti energia e gas: è ammissibile la richiesta “tardiva” ai venditori?

È ammissibile la richiesta ai venditori di energia elettrica e gas naturale dell’ammontare di credito spettante, pervenuta oltre sessanta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento?


Ai fini della quantificazione e fruizione dei crediti per imprese diverse dalla “energivore” e dalle “gasivore” relativi al secondo e terzo trimestre 2022, le discipline dell’articolo 2, comma 3bis, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e dell’articolo 6, comma 5, D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) prevedono che, se l’impresa destinataria del contributo nel primo e secondo trimestre 2022 (per i crediti del secondo trimestre) e nel secondo e terzo trimestre 2022 (per i crediti del terzo trimestre) si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva rispettivamente nel primo trimestre 2019 (per i crediti del secondo trimestre) e nel secondo trimestre 2019 (per i crediti del terzo trimestre), il venditore è tenuto a inviarle una comunicazione nella quale è riportato:

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