Conferimento “a realizzo controllato” e valore di incremento del patrimonio netto della conferitaria

Delle persone fisiche che detengono il 100% di Alfa Srl effettuano il conferimento di tutte le loro quote in una costituenda Srl, tale società Beta (conferitaria) che a quel punto avrà il 100% di Alfa Srl realizzandosi così il requisito di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir – “realizzo controllato”

Il conferimento viene effettuato generando una minusvalenza in quanto non si è potuto ricostruire puntualmente il costo fiscalmente riconosciuto e si ritiene preferibile incrementare il patrimonio netto della conferitaria del minimo. Ad esempio, la conferitaria avrà un capitale sociale di 10.000,00 euro a fronte di una partecipazione il cui costo fiscale riconosciuto potrebbe essere anche di 500.000,00 euro.

È consolidato il tema che la minusvalenza non è deducibile; si chiede invece conferma di continuare a ricadere nell’ambito del “regime del realizzo controllato”.

Nel caso contrario quali potrebbero essere le conseguenze?

L’Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere l’effetto dell’articolo 177, comma 2, Tuir, e applicare l’articolo 9, Tuir (valore normale)? Quindi le persone fisiche avrebbero la contestazione di un plusvalore non dichiarato?

Il dubbio emerge dalla interpretazione che hanno dato alcuni commentatori al principio di diritto n. 10/E/2020 arrivando a dedurre “che se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto dal socio” si esce dal regime agevolato del realizzo controllato.

Si ritiene invece che l’Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 10/E/2020 si limiti a sancire l’indeducibilità delle minusvalenze.

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