Concordati preventivo e falcidia dei creditori privilegiati

Nel caso in cui un piano di concordato preventivo preveda una falcidia per i creditori privilegiati generali mobiliari, quali contenuti dovrà avere la relazione giurata del professionista prevista dall’articolo 160, comma 2, L.F.?

L’articolo 160, comma 2, L.F. prevede la possibilità che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

È quindi ammessa la possibilità di soddisfare i creditori privilegiati in misura non integrale, in caso di incapienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.

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