Compensi percepiti dal professionista trasferitosi all’estero

Un consulente aziendale, esercente attività di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta 2021 ha fatturato dei compensi per le consulenze fornite senza aver incassato l’onorario.

Nel periodo d’imposta 2022 si è trasferito in Germania.

Ciò premesso, all’atto dell’incasso, che è avvenuto nel corso del 2022, doveva essere applicata la ritenuta a titolo di imposta del 30%?


Il reddito di lavoro autonomo è improntato al principio di cassa e ciò implica che la tassazione dei relativi compensi deve essere effettuata nel periodo di imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti (o incassati) e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute (o pagate).

In riferimento al caso di specie, in cui la fatturazione delle prestazioni avviene in un periodo d’imposta antecedente a quello di incasso, la Corte di Cassazione (vedasi la sentenza n. 17306 del 30.07.2014) ha affermato che l’importo delle fatture emesse non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo nel periodo di imposta della fatturazione, bensì in quello dell’effettivo incasso.

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