Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – parte I

Con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha la responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. Questo è il concetto, in estrema sintesi, del contratto di deposito, valido anche per le strutture ricettive.

Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall’articolo 1783 e seguenti del codice civile, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell’albergatore.

L’articolo 1783 del codice civile definisce la responsabilità dell’albergatore sulle “cose portate in albergo dal cliente”. Si considerano tali:

  • le cose che si trovano nell’alloggio o nei locali di pertinenza, durante il tempo nel quale l’ospite dispone di esso.
  • le cose che l’ospite affida in custodia all’albergatore ad un membro della sua famiglia o ad un suo dipendente, fuori dell’albergo durante il tempo nel quale dispone dell’alloggio.
  • le cose che l’ospite affida alla custodia dell’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un dipendente, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l’ospite usufruisce dell’alloggio.

CONTINUA A LEGGERE

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso, articolato su 5 giornate, è orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. A partire dal 16/06/2026

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una compiuta conoscenza sulla disciplina del Collegio sindacale degli Enti del SSN (ASL, AO, AOU e IRCCS) e di illustrare le molteplici attività di vigilanza e controllo poste in capo all’organo di controllo. A partire dal 4/06/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto