Decreto liquidità: nessun fondo “speciale” per il settore turismo

ll noto Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 pubblicato in G.U. 8.4.2020 n. 94, prevede anche alcune disposizioni volte a velocizzare o a rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle imprese. Questi sono, almeno sulla carta, gli intenti legislativi che, in alcuni casi, non sono stati pienamente rispettati dal sistema creditizio, magari con richieste di documenti ed informazioni “eccedenti”, quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

Il D.L. n. 23/2020, l’articolo 13 prevede forme di finanziamento con strumenti di garanzia da parte di S.A.C.E. S.p.A. e da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI prevedendo:

  • per le richieste di finanziamento fino a € 25.000,00 (e comunque nei limiti del 25% del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 100.000,00), la garanzia dello Stato al 100% e la disapplicazione – in modo automatico – del modello di valutazione;
  • per le richieste di finanziamento tra € 25.000,00 e € 800.000,00, da parte di beneficiari con ricavi di € 3.200.000,00, la garanzia fino al 100% ottenuta sommando alla garanzia concessa dallo Stato quella rilasciata dai Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.

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