Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri

L’art. 25, D.P.R. n. 600/1973, specifica che i compensi e le altre somme sono corrisposte a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.

Il sostituto che si trova a dover gestire i compensi verso tali soggetti dovrà quindi:

  • operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30% del compenso stesso;
  • versare tale ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo;
  • compilare la Certificazione Unica.

Tali adempimenti sono dovuti a eccezione dei casi in cui:

  • la prestazione sia svolta interamente all’estero;
  • i compensi siano corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ai quali si applica a titolo di acconto la ritenuta nella misura del 20%, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e enti privati non commerciali.

Dal punto di vista contabile, la rilevazione della fattura avverrà come segue e si dovrà tener conto del fatto che in talune fattispecie la stessa andrà integrata i fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Di seguito si ipotizza un compenso del valore pari a 5.000 euro.

Diversi a Diversi  6.100,00
Consulenze professionali (CE) 5.000,00
Iva ns credito (SP) 1.100,00
a Iva ns debito (SP) 1.100,00
a Fornitore X (SP) 5.000,00
Fornitore X (SP) a Diversi 5.000,00
a Banca c/c (SP) 3.500,00
a Erario c/ritenute da versare (SP) 1.500,00
Erario c/ritenute da versare (SP) a Banca c/c (SP) 1.500,00

Occorre ricordare che la ritenuta può essere omessa, qualora trovi applicazione, al caso in esame, apposita convenzione contro le doppie imposizioni, se questa prevede che le imprese e i professionisti possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una stabile organizzazione, fattispecie non realizzata nel caso di servizi occasionali svolti nel nostro paese.

Oltre agli adempimenti sopra indicati occorrerà anche prevedere la compilazione del Modello 770.

Il quadro SY, sezione IV, deve essere compilato nel caso in cui siano stati corrisposti compensi a soggetti privi del codice fiscale italiano, per i quali non è prevista la trasmissione della Certificazione Unica. Per ciascun percipiente sarà necessario riportare:

  • i dati anagrafici;
  • la residenza estera;
  • i dati fiscali.

facendo riferimento, per la compilazione alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica del 2025

Le somma delle ritenute indicate nel campo 14, righi SY16 vanno riportate nel Quadro SS:

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