Alcuni giorni fa è stato pubblicato su EcNews un interessante e attento intervento dove si segnalava una novità legislativa relativa al bilancio delle holding statiche.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 2435 ter cod. civ. introdotto ad opera dell’articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021, prevede che «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».
Prima di cogliere la portata innovativa in tema di bilancio, è bene chiarire cosa si intenda per enti di investimento, ma soprattutto per “imprese di partecipazioni finanziaria”.
In questo caso non possiamo fare riferimento né alla definizione dell’articolo 162 bis Tuir introdotta dal decreto Atad, né tanto meno alla nozione di holding generalizzata presente nell’articolo 87 Tuir dove si ha riguardo ai valori economici effettivi, definizione che è stata recentemente ripresa dalla risposta ad interpello n. 869/2021 in tema di conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir.
Si tratta, quindi, di una definizione nuova che, tuttavia, non è presente nella norma domestica.
Si deve, quindi, prendere a prestito l’articolo 2 della Direttiva comunitaria 2013/34/UE – ove si legge, al punto 15), che per “imprese di partecipazione finanziaria” si intende “le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.
Appare evidente come la casistica di nostro interesse sia rappresentata dal punto 15 ed è immediato rilevare come la definizione non si incastri agevolmente con quella contenuta nell’articolo 162 bis Tuir di cui rappresenta, nella sostanza, un sottoinsieme.
Ma quali sono le novità?
- l’inapplicabilità dell’articolo 2435 ter cod. civ. relativo al bilancio delle micro imprese. Ciò comporta l’applicazione alle holding statiche del bilancio in forma abbreviata;
- il bilancio abbreviato diventerà lo schema necessitato per questi soggetti atteso che l’inapplicabilità del comma 9 dell’articolo 2435 bis cod. civ. impedirà di ricadere nel bilancio ordinario;
- l’inapplicabilità dell’articolo 2435 bis, commi 2, cod. civ. e seguenti in relazione alla possibilità di aggregare alcune voci di bilancio. Ciò impedirà di accorpare i ratei e risconti attivi e passivi tra i crediti e i debiti;
- non sono applicabili le limitazioni delle informative sulle operazioni infragruppo prevista dal numero 22 bis della nota integrativa (articolo 2435 bis, comma 6, cod. civ.);
- si deve redigere la relazione sulla gestione (articolo 2435 bis, comma 7, cod. civ.);
- non potranno essere derogati a scelta principi come quello del costo ammortizzato (articolo 2435 bis, comma 8, cod. civ.).
Si tratta di previsioni che, pur non avendo un impatto fiscale, a parte la necessità di approfondire il rapporto tra le nuove previsioni civilistiche ed il principio della derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83, comma 1, Tuir, complicheranno la vita delle holding e dei loro consulenti.
Certo che la relazione della gestione per la holding statica mi richiama alla mente traumi infantili, quando non sapevo mai cosa scrivere nei temi che i maestri mi chiedevano a scuola.
