Il recupero dell’IVA assolta sui costi di transazione nell’ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO) ha rappresentato, per anni, un terreno di scontro e incertezza per molte realtà aziendali. La risposta n. 58/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata ieri) si inserisce in questo delicato contesto, offrendo una soluzione che bilancia il rigoroso rispetto delle procedure dichiarative con la necessità di adeguarsi ai più recenti e favorevoli orientamenti giurisprudenziali. L’intervento dell’Amministrazione finanziaria non si limita a risolvere il caso specifico, ma traccia una via maestra per tutti i contribuenti che si trovano in situazioni analoghe.
Il caso esaminato nasce dall’istanza della società ALFA, la quale ha perfezionato nel corso del 2023 un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento (MLBO), ai sensi dell’art. 2501-bis, c.c.. Per realizzare tale complessa riorganizzazione, la società veicolo (SPV) ha dovuto sostenere ingenti “transaction costs”, ovvero spese per consulenze legali, fiscali, contabili e attività di due diligence. La particolarità della vicenda risiede nel comportamento contabile adottato: al momento della ricezione delle fatture, la società aveva deciso di annotarle nei propri registri IVA rinunciando prudenzialmente all’esercizio della detrazione. Questa scelta non era dettata da una disattenzione, ma dal rigido ossequio ai chiarimenti forniti in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate (ad esempio con la circolare n. 6/E/2016 e la risposta n. 529/E/2022). Secondo tale prassi, all’epoca dominante, la società veicolo di un MLBO era considerata una mera holding statica, priva di operazioni attive imponibili e, di conseguenza, sprovvista del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il quadro normativo e interpretativo ha subito un radicale mutamento il 9 agosto 2024. In quella data, la Corte di Cassazione (con le sentenze n. 22649 e n. 22608) e n. 22608) ha stabilito un principio innovativo, in linea con la giurisprudenza unionale: l’IVA assolta dalla SPV sugli acquisti preordinati all’operazione di MLBO è detraibile. La motivazione risiede nel fatto che l’attività della SPV ha un ruolo preparatorio e funzionale rispetto all’attività economica che sarà poi esercitata dalla società risultante dalla fusione. Forte di questo nuovo orientamento, la società ALFA ha interpellato l’Agenzia chiedendo se fosse possibile recuperare l’IVA non detratta presentando delle dichiarazioni IVA integrative (ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998) relative alle annualità passate, considerando la propria condotta pregressa come un “errore indotto” da una prassi poi sconfessata.
Il cuore del parere dell’Agenzia delle Entrate risiede in una netta distinzione concettuale e procedurale. L’Amministrazione esclude categoricamente la possibilità di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore per recuperare l’imposta in questo specifico scenario. Il ragionamento è stringente: l’art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, è stato concepito dal Legislatore esclusivamente per “correggere errori od omissioni”. Nel caso di specie, tuttavia, la mancata detrazione dell’IVA non è stata frutto di una dimenticanza o di un errore contabile. Al contrario, per stessa ammissione dell’istante, le fatture erano state regolarmente e tempestivamente annotate sui registri, ma l’imposta non era stata detratta per una precisa e “prudenziale” scelta aziendale, volta ad allinearsi alle indicazioni erariali dell’epoca. Trattandosi di una scelta consapevole, l’Agenzia sancisce che non vi è alcun “errore” da sanare tramite l’integrativa. Nonostante la chiusura sul fronte delle dichiarazioni integrative, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’effettività del diritto alla detrazione alla luce della nuova giurisprudenza e della recente risoluzione n. 7/E/2026, e individua la soluzione nell’art. 30-ter, comma 1, Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Questa norma disciplina la restituzione dell’imposta non dovuta e opera come valvola di salvaguardia nei casi in cui, in assenza di “colpevole inerzia” da parte del soggetto passivo, siano spirati i termini ordinari e risulti impossibile ricorrere ad altri strumenti, come la dichiarazione integrativa. L’Agenzia conferma che l’atteggiamento della società non configura inerzia colpevole, in quanto la scelta era fondata sul legittimo affidamento nelle precedenti circolari.
L’aspetto forse più interessante del documento di prassi riguarda l’individuazione del momento da cui iniziano a decorrere i due anni di tempo (previsti a pena di decadenza dall’art. 30-ter) per presentare l’istanza di rimborso. Poiché il diritto a recuperare l’IVA è maturato solo a seguito del revirement giurisprudenziale, l’Agenzia chiarisce che il “presupposto per la restituzione” decorre esattamente dal 9 agosto 2024, data di pubblicazione delle citate sentenze della Cassazione. Questo offre ai contribuenti un orizzonte temporale chiaro e certo.
Tuttavia, il rimborso non sarà automatico. A garanzia della neutralità dell’IVA e per evitare la fattispecie di “arricchimento senza causa”, l’Agenzia impone severi oneri probatori. In sede di istruttoria, la società dovrà dimostrare di aver tempestivamente registrato le fatture dei transaction costs, non aver mai detratto l’IVA corrispondente, e qualora l’IVA indetraibile fosse stata precedentemente imputata a costo e dedotta ai fini delle imposte dirette, essa dovrà essere puntualmente recuperata a tassazione.
