Il Tribunale UE, con sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24, ha stabilito che il cliente può esercitare il diritto di detrazione nella dichiarazione riferita al momento in cui l’IVA applicata dal fornitore diventa esigibile per l’Erario, ancorché il medesimo cliente abbia ricevuto la fattura in un periodo successivo al sorgere del diritto di detrazione, ma prima della presentazione della dichiarazione. Dunque, senza il possesso della fattura, il diritto di detrazione si trova in modalità di attesa (stand by) in quanto, solo dopo la ricezione del documento di acquisto, tale diritto può esercitarsi retroattivamente con riferimento al periodo di esigibilità dell’imposta.
Diritto alla detrazione e modalità di esercizio
L’IVA è imposta fondata sul principio di neutralità che, tramite il meccanismo della rivalsa-detrazione, assicura all’Erario e ai soggetti passivi di non restare incisi dal peso del tributo che, invece, ricade definitivamente sui consumatori finali.
Appartengono alla categoria dei consumatori coloro che sono privi della soggettività passiva e, quindi, non possono detrarsi l’imposta pagata sugli acquisti.
I giudici europei hanno, infatti, affermato che: «la Direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che occorre qualificare come consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte […], unicamente persone che non sono soggetti passivi. Pertanto, non rientrano in detta nozione soggetti passivi che, in una determinata situazione, non hanno il diritto di detrarre l’IVA a monte»[1].
Concentrando ora l’attenzione sui soggetti passivi, occorre evidenziare che essi applicano l’imposta sulle operazioni attive, «calcolata sul prezzo del bene o servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione», «esigibile» dall’Erario «previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo»[2].
Dunque, senza detrazione non c’è neutralità per il soggetto passivo, che può sgravarsi immediatamente dal “costo” dell’IVA solo esercitando il diritto di detrazione.
Vale la pena soffermarsi sul diritto di detrazione e le sue modalità di esercizio.
Iniziamo dal diritto di detrazione, che sorge in capo al soggetto passivo all’avveramento di specifiche condizioni sostanziali, vale a dire:
- l’operazione è stata materialmente eseguita;
- l’IVA è esigibile e, quindi, l’Erario può riscuoterla dal fornitore;
- l’acquisto è inerente all’attività economica esercitata dal cliente[3];
- l’acquisto viene ribaltato/utilizzato, anche in via prospettica e potenziale, nelle vendite a valle (soggette a imposta) effettuate dal cliente[4].
Tuttavia, la nascita del diritto di detrazione (al verificarsi delle condizioni sostanziali) non è sufficiente per estinguere o ridurre l’imposta a debito dovuta sulle operazioni attive. Come precisato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 31406/2025, se è vero che «il diritto di detrazione sorge nel momento stesso in cui diviene esigibile l’imposta da detrarre»; è altrettanto vero che: «in quel momento, però, non si verifica l’automatica estinzione del debito d’imposta, ma, semplicemente, sorge in testa al cessionario il diritto di estinguere il debito esercitando il diritto di detrazione […]. Quest’ultimo è certamente un diritto potestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato».
In pratica, per liquidare e versare l’imposta a debito, «previa detrazione» dell’imposta a credito, è necessario esercitare il diritto di detrazione (già sorto) secondo le modalità previste dalla Direttiva IVA.
Nel dettaglio, l’esercizio del diritto presuppone l’adempimento di condizioni procedimentali, ossia, che il soggetto passivo:
- sia «in possesso» della «fattura» (art. 178, par. 1, lett. a))[5];
- abbia tenuto una contabilità «sufficientemente dettagliata per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’Amministrazione fiscale» (art. 242);
- presenti una dichiarazione IVA (art. 250).
A questi 3 adempimenti va aggiunto un ulteriore requisito procedimentale, che impone al soggetto passivo l’esercizio del diritto entro un termine di decadenza annuale previsto dall’art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972: «[…] Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»[6].
Presupposti per l’esercizio del diritto di detrazione
Come si è visto, il possesso della fattura è un presupposto per l’esercizio del diritto di detrazione. Trattasi di una condizione procedimentale coerente con l’importanza della fattura che, in ambito IVA, svolge più funzioni essendo un documento che:
- rivela l’esigibilità dell’imposta in capo al fornitore. Non a caso, all’emissione della fattura è collegato l’anticipo dell’esigibilità rispetto al fatto generatore, ovvero la debenza dell’IVA non dovuta[7];
- contiene l’indicazione dell’importo «dell’IVA da pagare» applicata sulla cessione o sul servizio[8]. Il che è funzionale, per l’appunto, alla detrazione in quanto: «la mera circostanza che una prestazione esente da IVA sia infine considerata, una volta realizzata, come soggetta a tale imposta, non basta per ritenere che detta imposta sia detraibile se al beneficiario della succitata prestazione non è trasmessa alcuna richiesta di pagamento di tale imposta, anche se il prestatore non è nell’impossibilità di trasmettere una siffatta richiesta al summenzionato beneficiario»[9];
- va redatta «conformemente al Titolo XI, Capo 3, Sezioni da 3 a 6» e, pertanto, deve contenere tutte le informazioni che confermano il verificarsi dei requisiti sostanziali che hanno prodotto la nascita del diritto di detrazione.
La multifunzione della fattura chiarisce il rapporto fra le diverse tipologie di condizioni del diritto di detrazione, come ricostruiti dalla giurisprudenza.
A proposito, la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che, al di fuori di condotte fraudolente o abusive, il mancato rispetto degli obblighi procedimentali non fa perdere l’esercizio del diritto alla detrazione, a meno che la loro violazione determini l’impossibilità di provare l’esistenza dei requisiti sostanziali[10].
Riassumendo, a fronte della comprovata esistenza del diritto, è ammesso l’esercizio del diritto di detrazione entro il limite decadenziale fissato dal Legislatore nazionale, nonostante alcuni adempimenti procedimentali non siano assolti.
In questa luce, si comprende l’affermazione del Tribunale UE nella decisione in commento (punto 30): la «distinzione tra le condizioni sostanziali e le condizioni formali che disciplinano il diritto a detrazione è importante, dal momento che […] i principi fondamentali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità esigono che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dai soggetti passivi».
D’altronde, aggiunge il Tribunale UE, «l’inosservanza delle condizioni formali alle quali» è «possibile porre rimedio non» è «idonea a pregiudicare il corretto funzionamento del sistema dell’IVA».
In altre parole, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione risulta irrilevante l’inosservanza di qualsiasi adempimento procedimentale a cui il soggetto passivo può «porre rimedio» consentendo, dunque, al Fisco di controllare la corretta applicazione dell’imposta.
I fatti di causa
Le considerazioni che precedono sono utili per l’analisi della sentenza in commento.
L’oggetto del contendere non è il diritto di detrazione, che esiste, piuttosto il suo esercizio contestato dall’autorità tributaria poiché la fattura di acquisto (che esiste) è stata ricevuta dal soggetto passivo in un periodo successivo alla nascita del diritto, ma anteriore alla presentazione della dichiarazione.
Più specificamente, la vicenda riguarda una società polacca che gestisce le operazioni economiche effettuate dai suoi membri.
«Essa è considerata, nell’ambito delle sue attività, come acquirente e rivenditore di beni oggetto di operazioni in borsa e figura in quanto tale sulle fatture. Detta società è quindi tenuta a versare l’IVA a monte e a valle» (punto 13).
La società si è rivolta al Fisco per sapere se la stessa abbia il diritto alla detrazione dell’IVA, correttamente indicata nelle fatture, assolta per l’acquisto a monte.
L’interrogativo muove dal fatto che il momento di ricezione delle fatture passive, comprovanti l’acquisto, è successivo al periodo in cui è sorto il diritto alla detrazione.
L’Autorità tributaria ha risposto con un parere negativo al quesito, così motivandolo: «l’esercizio del diritto a detrazione» è«subordinato, tanto nel diritto polacco quanto nel diritto dell’Unione Europea, al rispetto di condizioni formali, segnatamente il ricevimento di una fattura» (punto 15).
Avverso tale parere la società ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo, che l’ha respinto in forza del seguente percorso argomentativo: «il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’imposta a monte, previsto all’articolo 167 della Direttiva IVA, è così, in pratica, modificato dalla condizione formale prevista dall’articolo 178, lettera a), di tale Direttiva, consistente nell’essere in possesso della corrispondente fattura».
Di conseguenza, osserva il giudice nazionale, «il diritto alla detrazione dell’imposta a monte sorge, purché siano soddisfatte le altre condizioni, al momento del ricevimento di detta fattura» (punto 16).
Il giudizio è proseguito davanti alla Suprema Corte amministrativa, la quale ha osservato che la norma nazionale «prevede una condizione supplementare per il sorgere del diritto a detrazione rispetto alla Direttiva IVA, ossia il possesso di una fattura […] alla data della liquidazione» (punto 18). Sicché, l’applicazione della disposizione interna «ha la conseguenza di ritardare il sorgere del diritto a detrazione» considerato che laddove il fornitore: «abbia già versato all’Erario l’IVA dovuta sull’operazione da esso effettuata, l’acquirente, perché sorga il diritto a detrazione, è tenuto ad attendere il momento in cui riceverà la fattura corrispondente» (punto 19).
Il ritardo causato dalla norma polacca, consistente nel «posporre il momento della detrazione dell’IVA», si pone in contrasto – sottolinea il giudice polacco – con il principio di neutralità (punto 20).
Da qui, la domanda pregiudiziale posta ai giudici europei: se le disposizioni della Direttiva IVA che regolano il diritto di detrazione e le sue modalità di esercizio, «nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità», «ostano» alla disposizione nazionale che nega al soggetto passivo l’esercizio del diritto alla detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui è sorto il diritto, sebbene «nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola» (punto 21).
Il dispositivo della sentenza del Tribunale UE
Il dispositivo della decisione in esame recita così: gli artt. 167, 168, lett. a), e 178, lett. a), Direttiva IVA, «nonché i principi di neutralità» e: «di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola».
Ciò vuole dire, in altri termini, che il cliente può esercitare il diritto di detrazione nella dichiarazione riferita al momento in cui l’IVA applicata dal fornitore diventa esigibile per l’Erario, ancorché il medesimo cliente abbia ricevuto la fattura in un periodo successivo al sorgere del diritto di detrazione, ma prima della presentazione della dichiarazione.
Quindi, senza il possesso della fattura, il diritto di detrazione si trova in modalità di attesa (stand by) in quanto, solo dopo la ricezione del documento di acquisto, tale diritto può esercitarsi retroattivamente con riferimento al periodo di esigibilità dell’imposta.
A sostegno,
- il Tribunale UE pone l’accento sul «carattere immediato della detrazione» che: «è finalizzato, in particolare, a garantire la neutralità […] dell’IVA e a non far gravare, in tutto o in parte, sui soggetti passivi il rischio finanziario dell’onere di tale imposta. È questa la ragione per cui, conformemente all’articolo 179 della Direttiva IVA, il periodo durante il quale il bene acquistato o il servizio fornito è stato gravato dall’IVA, facendo sorgere il diritto a detrazione, deve coincidere con il periodo durante il quale il diritto a detrazione è esercitato» (punto 37).
Il ragionamento svolto del Tribunale UE, mirato a fare retroagire l’esercizio del diritto nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, evita che il soggetto passivo possa «sopporta[re] temporaneamente l’onere dell’IVA» per effetto dello spostamento in avanti dell’esercizio della detrazione in una fase successiva all’esigibilità (punto 38);
- il Tribunale UE nega che l’esercizio retroattivo della detrazione, che si produce al momento di ricezione della fattura, possa ostacolare l’attività accertativa del Fisco creando, in particolare, «problemi di verifica del pagamento delle fatture». In realtà, come rimarcato dai giudici europei, «tale rischio non si presenta» nel caso di specie, visto che: «il soggetto passivo disponeva effettivamente di una fattura corrispondente al momento della presentazione della sua dichiarazione, il che metteva l’autorità tributaria in condizione di procedere alle necessarie verifiche» (punto 45).
Gli effetti riflessi nell’ordinamento italiano
Gli effetti riflessi della sentenza in esame nel nostro ordinamento sono almeno 3.
Il primo riguarda l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998. Tale norma prevede che: «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse […], e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 [D.P.R. n. 633/1972].
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente […]».
In sintesi, la norma permette al soggetto passivo di esercitare la detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».
L’eccezione appare incompatibile con l’indicazione del Tribunale UE che, invece, consente l’esercizio del diritto di detrazione con effetti retroattivi ricollegati all’esigibilità, a prescindere dalla circostanza che la ricezione della fattura sia avvenuta in 1 anno diverso da quello in cui è sorta l’esigibilità (come, per esempio, nel caso delle c.d. fatture a cavallo di anno).
La seconda ricaduta pratica, conseguente alla decisione del Tribunale UE, è riferita all’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate un adempimento imprescindibile e, dunque, insuperabile per l’esercizio del diritto di detrazione.
Significative, in tal senso, sono le parole dell’Agenzia espresse nella famosa risposta n. 115/E/2025, che ha negato l’esercizio del diritto di detrazione tramite la dichiarazione integrativa qualora il soggetto passivo abbia “omesso” di registrare le fatture.
A supporto della tesi l’estensore del documento di prassi: «rammenta che il diritto a detrarre l’IVA […] rappresenta una facoltà da esercitare […] previa annotazione della fattura di acquisto […] nell’apposito registro previsto dall’articolo 25, comma 1, del Decreto IVA. Per tali ragioni, […] si ritiene possibile ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa … nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto – adempimento propedeutico all’esercizio del diritto alla detrazione – per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente»[11].
È possibile un ripensamento di questa posizione, visto che – per dirla come il Tribunale UE –all’inosservanza dell’obbligo di registrazione si può “porre rimedio” senza, pertanto, ostacolare l’attività accertativa.
Il Fisco, con un semplice accesso ai database delle fatture elettroniche, potrebbe recuperare tutti i dati e le informazioni necessari ai fini del controllo sull’esatta applicazione dell’imposta da parte dell’operatore economico. Come, peraltro, confermato:
- dalla Corte Costituzionale. La quale – con sentenza n. 137/2025 – ha stabilito che «non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria». Considerato che in «forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l’Amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente interrogandole. È ben vero» – osserva la Corte – che «l’inosservanza» dell’obbligo dichiarativo: «incide sull’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, che dovrà invece ricorrere ad altri e più impegnativi strumenti nei confronti di quei contribuenti che, non assumendo tale atteggiamento collaborativo, presumibilmente sono orientati a sottrarsi totalmente al versamento delle imposte dovute, con un impegno ben superiore, in termini di risorse umane, rispetto a quello normalmente richiesto per la effettuazione degli altri controlli, e in particolare di quelli automatizzati e formali […]». […]
«Tuttavia, queste affermazioni, che hanno senso in riferimento alle dichiarazioni fiscali, non giustificano certo che al contribuente vengano richiesti oneri di attivazione (con il potenziale rischio, peraltro, di eventuali errori che determinino poi l’inutilizzabilità delle prove) per fornire elementi informativi di cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe facilmente disporre»[12].
- dall’evoluzione legislativa e, in particolare, dal nuovo art. 54-bis.1., D.P.R. n. 633/1972, entrato in vigore il 1° gennaio 2026. Questo precetto consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse tenendo conto, fra l’altro, dei dati indicati nelle «fatture elettroniche emesse e ricevute».
Al cospetto di queste indicazioni giurisprudenziali e normative così chiare e nette, sarebbe opportuno a livello di prassi amministrativa sviluppare e affinare le indicazioni della circolare n. 1/E/2018, permettendo al soggetto passivo, anche qualora lo stesso riceva materialmente la fattura dopo la presentazione della dichiarazione, di esercitare il diritto alla detrazione, in applicazione dei principi di effettività e neutralità, mediante la dichiarazione integrativa c.d. a favore riferita all’anno di esigibilità.
[1] Cfr. CGUE, 1° agosto 2025, causa C‑794/23.
[2] Così, l’art. 1, par. 2, secondo periodo, Direttiva 2006/112/CE.
[3] In tema, cfr. CGUE, 21 febbraio 2013, causa C-104/12, Becker, punto 33: «la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo “ai fini di sue operazioni soggette a imposta”, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della Sesta Direttiva [ora, art. 168, par. 1, lett. a)], dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’IVA dovuta sulle prestazioni fornite».
[4] In argomento, cfr. CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-475/23, Linz, punto 30: «l’articolo 168, lettera a), della Direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica».
[5] La Cassazione, nel caso di ricostruzione del volume di affari operata dall’ente impositore con il metodo induttivo c.d. puro, ritiene possibile – a certe condizioni – l’esercizio del diritto di detrazione anche senza il possesso della fattura. Cfr. Cass. n. 31406/2025: «nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all’Amministrazione finanziaria, (c.d. “evasore totale”) secondo la Direttiva 2006/112 UE – in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, la ricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, da esercitare entro il termine di decadenza prescritto».
[6] Cfr. CGUE, 28 luglio 2016, causa C-332/15, Astone, punti 33, 34 e 39: «[…] la possibilità di esercitare il diritto a detrazione senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione». Pertanto, «un termine di decadenza, la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, che abbia omesso di richiedere la detrazione dell’IVA pagata a monte, privandolo del diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile con il regime instaurato dalla Direttiva IVA, purché, da un lato, tale termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell’Unione (principio di equivalenza) e, dall’altro, esso non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione (principio di effettività)». In definitiva, i giudici europei ritengono compatibile con la Direttiva IVA e i principi di effettività ed equivalenza il termine di decadenza biennale previsto dal previgente art. 19, D.P.R. n. 633/1972.
[7] Cfr. artt. 6, comma 4 e 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Quest’ultima norma recepisce l’art. 203, Direttiva IVA, secondo cui «L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura». Al riguardo, come puntualizzato dai giudici europei, l’art. 203, cit. «è destinato ad applicarsi solo all’importo dell’IVA che supera quello debitamente fatturato. Infatti, in quest’ultimo caso, sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale, in quanto un soggetto passivo destinatario di una simile fattura potrebbe essere indotto ad esercitare il suo diritto alla detrazione a titolo di tale IVA senza che l’Amministrazione tributaria competente sia in grado di stabilire se siano soddisfatte le condizioni per l’esercizio di tale diritto […]. Ne consegue che l’applicazione dell’articolo 203 della Direttiva IVA è subordinata unicamente all’esistenza di un rischio di perdita di gettito fiscale, il quale dev’essere valutato sulla base di una fattura specifica e non può dipendere dal fatto che le prestazioni del soggetto passivo di cui trattasi siano state fornite non soltanto a persone che non sono soggetti passivi dell’IVA, ma anche ad altri soggetti passivi di tale imposta. Pertanto, ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio del genere, occorre verificare se il destinatario della fattura in questione sia effettivamente soggetto passivo dell’IVA e possa, di conseguenza, far valere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte» (Così, CGUE, causa C-794/23, 1° agosto 2025, punti 25 e 26).
[8] Cfr. art. 226, par. 1, n. 10), Direttiva IVA.
[9] Cfr. CGUE, 13 gennaio 2022, causa C-156/20, Zipvit, punto 38.
[10] Cfr. le sentenze della CGUE richiamate in Cass. n. 31406/2025.
[11] Analogamente, cfr. Agenzia delle Entrate, risposta n. 479/E/2023, ove è stato affermato che «la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa», «nell’ipotesi in cui – per mero errore – il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione […]abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente», presuppone comunque che il contribuente abbia «ricevuto e registrato la fattura di acquisto».
[12] Cfr., l’art. 6, comma 4, Legge n. 212/2000, secondo cui «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa».
Si segnala che l’articolo è tratto da “Iva in pratica”.
