Il riaddebito dei costi sostenuti per un evento organizzato da un soggetto non residente

Le prestazioni di servizi rese a clienti extra-UE nell’ambito dell’organizzazione logistica di eventi in Italia, anche se riaddebitate con mark-up, non sono considerate accessorie all’accesso agli eventi e non rientrano nella relativa deroga di territorialità IVA. La territorialità va valutata per ciascun servizio, mentre il mark-up rappresenta una prestazione generica di natura organizzativa soggetta alle regole ordinarie IVA.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 94 del 1° aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alle attività dirette ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, a eventi da realizzare in Italia. 

L’istante è una società specializzata nella fornitura di servizi nell’ambito dell’organizzazione logistica di festival, concerti, party ed eventi promozionali. 

Il dubbio interpretativo riguarda i riflessi IVA del rapporto che l’istante intrattiene con un cliente extra-UE, per il quale, nell’ambito di manifestazioni cinematografiche, intende selezionare, sul territorio italiano, le prestazioni di servizi il cui costo confluisce in una proposta commerciale che l’istante stesso invierà al cliente, evidenziando anche il mark-up spettante per l’attività svolta, commisurato ai costi sostenuti

Nella fattispecie in esame, gli eventi spettacolistici non sono organizzati dall’istante e quest’ultimo, che agisce in nome proprio, in virtù di un mandato senza rappresentanzanon eroga al cliente prestazioni consistenti nell’attribuire il diritto di accesso alle manifestazioni in cambio di un corrispettivo. 

Si tratta, pertanto, di stabilire, alla luce dell’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, se le prestazioni riaddebitate con mark-up al cliente extra-UE rientrino nell’ambito di applicazione della deroga prevista per le “prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso”, che anche nei rapporti “B2B” sono territorialmente rilevanti nel luogo di svolgimento dell’evento (nella specie, in Italia)

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il requisito territoriale deve essere valutato distintamente per la prestazione di natura organizzativa e di coordinamento resa dall’istante rispetto alle prestazioni rese dai prestatori italiani, acquistate a proprio nome dall’istante per essere poi riaddebite al cliente, fermo restando che nessuna delle predette prestazioni rientra nell’ambito di applicazione del citato art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, come anche prospettato dall’istante. 

L’Agenzia ha, quindi, escluso che le prestazioni oggetto di riaddebito nell’ambito del rapporto di mandato senza rappresentanza intercorso con il cliente extra-UE siano riconducibili nell’ambito delle prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. 

In merito all’individuazione delle suddette prestazioni, l’art. 33 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE stabilisce che i servizi accessori all’accesso comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente, a fronte di un corrispettivo, alla persona che assiste alla manifestazione

L’accessorietà, nell’ambito dei servizi culturali, scientifici e simili, è stata esaminata anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E/2011 (par. 3.1.4), chiarendo che il concetto di accessorietà deve essere inteso, con riferimento al profilo soggettivo dell’operazione, in senso più ampio rispetto a quanto normalmente previsto

Infatti, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, occorre prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia UE, devono essere considerate accessorie a un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sent. 26 settembre 1996, causa C-327/94 e sent. 9 marzo 2006, causa C-114/05). 

In quest’ottica, è stato ritenuto che debbano considerarsi connessi con l’accesso a una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima. 

Nel caso oggetto della risposta n. 94/2026, l’Agenzia ha precisato che le prestazioni oggetto di riaddebito non possono qualificarsi come accessorie all’accesso agli eventi cinematografici che si svolgeranno in Italia, in quanto l’erogazione dei servizi accessori nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni, di cui ne rappresenta il presupposto necessario, non ricorre nella fattispecie decritta, posto che l’istante non è coinvolto a nessun titolo né nell’organizzazione degli eventi, né nella commercializzazione dei relativi titoli di accesso

Ne consegue che la territorialità delle prestazioni acquistate dall’istante per essere successivamente “ribaltate” in capo al cliente extra-UE in virtù del principio contenuto nell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, che caratterizza lo schema del mandato senza rappresentanza, deve essere individuata appositamente per ciascuna tipologia di servizio

Tale disposizione, infatti, nello stabilire che i servizi resi o ricevuti dal mandatario senza rappresentanza assumono rilevanza ai fini IVA anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, implica l’omologazione della qualificazione oggettiva dell’operazione e del relativo trattamento impositivo, da verificare però in base alla territorialità. 

Da osservare che, in merito al mark-up applicato dall’istante, l’Agenzia ha chiarito che deve essere fatturato come corrispettivo di una prestazione di servizi “generica” ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, in quanto la sua finalità è quella di remunerare la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente

Pertanto, nonostante il riaddebito delle prestazioni sia operato in applicazione del regime IVA previsto per il mandato senza rappresentanza, il corrispettivo spettante all’istante, in qualità di mandatario, non deve essere fatturato autonomamente e non secondo la modalità prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, vale a dire in aumento del prezzo di acquisto dei servizi acquistati dall’istante in nome proprio. 

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