Riserve in sospensione d’imposta escluse dalla presunzione di distribuzione: risposta n. 92/2026

La risposta n. 92/2026 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle di rivalutazione, non rientrano nella presunzione di distribuzione prioritaria degli utili ex art. 47 TUIR. Pertanto, la società può distribuire riserve di capitale senza riqualificazioni fiscali: in capo al socio, tali somme non sono imponibili, ma riducono il costo fiscale della partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 92 pubblicata ieri, 31 marzo 2026, ha confermato che sono escluse dalla presunzione di distribuzione di cui all’art. 47, comma 1, TUIR, le riserve in sospensione d’imposta, tra cui quelle di rivalutazione. Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria riguarda Alfa S.r.l., una holding operativa posta al vertice dell’omonimo gruppo e interamente partecipata dalla società Beta S.p.A.. Il Patrimonio netto della società presenta una composizione eterogenea: da un lato, annovera poste di natura spiccatamente reddituale, quali utili portati a nuovo, utili dell’esercizio e una riserva straordinaria, e, dall’altro lato, presenta poste di natura patrimoniale, tra cui spiccano la riserva sovrapprezzo azioni, la riserva legale e una riserva versamenti in conto capitale. L’elemento di maggiore criticità è rappresentato dalla presenza di una consistente “Riserva di rivalutazione” e di una “Riserva versamenti in conto capitale”, su cui grava un esplicito vincolo di sospensione d’imposta. Tali poste, per un ammontare complessivo rilevante, originano non solo da operazioni di rivalutazione dirette poste in essere dalla società (ex art. 6-bis, D.L. n. 23/2020 e D.L. n. 34/2020), ma anche da dinamiche derivative, in quanto ereditate in parte dalla fusione per incorporazione della società Gamma S.r.l., al cui interno figuravano rivalutazioni e riallineamenti gratuiti dei valori fiscali a quelli civili. L’istante intende procedere alla distribuzione di riserve disponibili per circa 10 milioni di euro. Tale distribuzione andrà a erodere in via prioritaria tutte le poste aventi natura reddituale (riserva straordinaria, utili a nuovo, utile d’esercizio) per poi intaccare la riserva sovrapprezzo azioni. Prescindendo dalla bontà civilistica dell’operazione, dal punto di vista tributario l’Agenzia delle Entrate si concentra sul comma 1 dell’art. 47, TUIR. Tale norma fissa un principio presuntivo di ordine generale e di stampo spiccatamente antielusivo: indipendentemente dalla volontà espressa in delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile di esercizio e le riserve di utili. La presunzione mira a disinnescare la potenziale discrezionalità dei soci nel voler distribuire prima le riserve di capitale (che riducono il costo della partecipazione ex comma 5 dell’art. 47) per differire la tassazione dei dividendi qualora vi siano utili tassabili ancora non distribuiti. 

Tuttavia, richiamando la consolidata prassi ministeriale (su tutte, la circolare n. 26/E del 16 giugno 2004), l’Agenzia ribadisce un concetto dogmatico essenziale: affinché la “vis attrattiva” fiscale della presunzione possa operare, è indispensabile che le riserve di utili presenti nel Patrimonio netto della società siano “liberamente disponibili” per la distribuzione. Ne consegue, ad esempio, l’indisponibilità intrinseca della riserva legale, quantomeno per la quota asservita alla franchigia del quinto del capitale sociale. 

La pronuncia è interessante laddove analizza il rapporto tra la presunzione del TUIR e il regime delle riserve in sospensione d’imposta. Per espressa e pacifica previsione di legge, avallata nel parere dell’Agenzia, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili viene disattivata in presenza di riserve sulle quali grava un vincolo di sospensione d’imposta. Se il sistema forzasse la qualificazione di una distribuzione di capitale come una distribuzione prioritaria di una riserva in sospensione d’imposta, verrebbe paradossalmente meno il beneficio fiscale a suo tempo cristallizzato dalla società in ossequio a leggi speciali (come i D.L. n. 23/2020 e n. 104/2020). Pertanto, l’Amministrazione finanziaria certifica che la società è titolata a distribuire riserve di capitale (come il sovrapprezzo azioni) senza che l’ordinamento fiscale le riqualifichi, tramite l’art. 47, comma 1, come distribuzione delle riserve in sospensione. Ripercorrendo i prospetti di dichiarazione presenti nel Modello Redditi, l’Agenzia conferma che la distribuzione progettata da Alfa S.r.l. eroderà integralmente le poste reddituali disponibili, intaccando per la parte residua esclusivamente poste aventi natura fiscale di “capitale” (la riserva sovrapprezzo azioni), lasciando intonse le riserve in sospensione d’imposta. L’Agenzia conferma, quindi, la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente: la quota di riserva sovrapprezzo azioni che verrà distribuita al socio Beta S.p.A. fuoriuscirà dal campo di applicazione della presunzione di cui al comma 1. Per essa troverà invece diretta applicazione la disciplina dettata dal comma 5 dell’art. 47, TUIR, che esclude la formazione di materia imponibile in capo al socio percettore, obbligando quest’ultimo unicamente alla decurtazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta per un importo pari alla restituzione ricevuta. 

In ultimo, ma non per importanza sotto il profilo operativo, l’Agenzia chiarisce che il trattamento fiscale in capo al socio percettore per la frazione della distribuzione attinente alle vere e proprie riserve di utili seguirà le novità normative vigenti ratione temporis. Poiché la delibera di distribuzione si collocherà temporalmente in data successiva al 1° gennaio 2026, si applicherà il testo dell’art. 89, comma 2, TUIR, come da ultimo novellato dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio) e successive modificazioni intervenute a opera del D.L. n. 38/2026, il quale di fatto ripristina la situazione esistente prima delle modifiche previste dalla Legge di bilancio 2026. 

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