Nuova disciplina dividendi e delibere di distribuzione degli utili

La L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è intervenuta, con l’articolo 1, commi 1003 e 1004, abrogando integralmente l’articolo 47, comma 1, Tuir e modificando l’articolo 27 D.P.R. 600/1973, prevedendo, in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui dividendi qualificati e non, mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa ante-riforma, i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 40%, poi aumentata al 49,72% (utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 fino all’esercizio in corso al 31.12.2016) e poi portata al 58,14% (utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Fortunatamente, accanto alla citata novità normativa, ossia l’applicazione di una ritenuta del 26% anche sugli utili destinati ai soci persone fisiche titolari di una partecipazione qualificata, il Legislatore ha stabilito una disciplina transitoria, volta a garantire una sorta di continuità delle precedenti regole, ma con delle limitazioni oggettive e subordinata al realizzo di precisi aspetti procedurali.

In particolare, continua a trovare applicazione la previgente disciplina (imponibilità del 40% – 49,72% e 58,14%):

  • alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
  • a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Tale ultima condizione rappresenta, di fatto, l’elemento più delicato della disciplina transitoria; la richiesta di delibera entro il 31 dicembre 2022 può infatti costituire un elemento di dimenticanza, pregiudicando la possibilità di applicare le regole sopra indicate, con un evidente incremento della tassazione sugli utili distribuiti.

Per ovviare tale rischio, potrebbe essere adottata una scelta “all-inclusive”, ossia la stesura di una delibera assembleare in cui i soci della società di capitali decidono la totale distribuzione delle riserve di utili formatesi al 31 dicembre 2017. Una scelta che, sotto il profilo procedurale, elimina alla fonte il rischio di “dimenticanza” ma, se non ponderata e calibrata, potrebbe creare un’erosione del patrimonio netto della società, anche in modo consistente.

Tale riflessione nasce dal fatto che sotto il profilo contabile, nel momento in cui si assume una delibera di distribuzione delle riserve di utili, ciò che si crea è una riduzione del Patrimonio Netto e la creazione di una posizione debitoria della società nei confronti dei soci. In particolare, la scrittura contabile a seguito della delibera assembleare risulta essere la seguente:

Riserve di utili ante 2018 a Debito vs/soci per distribuzione utili    

 

Immaginando, per un attimo, il realizzo di una o più perdite d’esercizio nel corso degli anni successivi (dal 2018 in poi) si potrebbero anche creare le condizioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ..

Ciò che si vuole mettere in evidenza è quindi l’esigenza di non “inseguire” il vantaggio fiscale ad ogni costo, compromettendo la tenuta patrimoniale della società, ma di ponderare, sotto il profilo economico, la scelta di distribuzione delle riserve di utili formatesi sino al 31 dicembre 2017.

Il problema a cui si è fatto riferimento – erosione del patrimonio a seguito di distribuzione integrale delle riserve di utili e successivo conseguimento di perdite – non è evitabile nemmeno nell’ipotesi in cui, in un momento successivo alla delibera, l’assemblea dei soci o il singolo socio decidano di rinunciare al credito nei confronti della società, al fine di ripristinare una sorta di consistenza patrimoniale, in quanto si realizzerebbe la fattispecie (problema) del c.d. “incasso giuridico”.

Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare n.73 del 1994,tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, del TUIR, i quali, per la società̀ non costituiscono sopravvenienze attive, così come dispone l’articolo 55, comma 4, del TUIR. Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d’imposta.”

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