Le implicazioni della distribuzione di dividendi nel 2026: ripristinate le vecchie regole fiscali

La distribuzione di dividendi nel 2026 richiede particolare attenzione, anche alla luce delle modifiche introdotte e poi abrogate dal D.L. n. 38/2026, che hanno ripristinato il regime ordinario di tassazione. Il trattamento fiscale varia in base alla natura del socio: ritenuta del 26% per persone fisiche non imprenditori, mentre per imprenditori e società si applica un’imponibilità parziale secondo gli artt. 59 e 89 TUIR. Restano inoltre rilevanti gli aspetti formali, come la presunzione di distribuzione di utili e gli obblighi di registrazione e certificazione.

Siamo ormai nel vivo della campagna bilanci 2025 e, in vista delle prossime delibere assembleari che potrebbero prevedere la distribuzione di utili, è opportuno tenere ben presente quali siano le conseguenze fiscali di una simile decisione, dal momento che proprio la tassazione dei dividendi è stata oggetto di recentissime modifiche apportate prima dalla Legge di bilancio 2026 e poi già abrogate dal Decreto Fiscale n. 38 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 marzo 2026. 

Nel presente contributo si farà riferimento esclusivamente agli utili distribuiti da società di capitali residenti in Italia a soggetti anch’essi residenti, sulla base di delibere assunte a partire da gennaio 2026. 

La prima verifica da effettuare riguarda la natura delle somme oggetto di distribuzione. 

L’art. 47, comma 1, TUIR, prevede infatti che, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, in presenza di riserve di utili disponibili, queste si presumono distribuite prioritariamente rispetto a qualunque altra riserva. 

Ne consegue che, qualora si prevedesse di distribuire una riserva di capitale ma risultassero iscritte in bilancio anche riserve di utili, il trattamento fiscale previsto in capo ai soci è comunque quello proprio dei dividendi. 

Il secondo onere in capo alla società riguarda la registrazione della delibera. Il verbale che prevede l’assegnazione di un dividendo, infatti, è soggetto all’obbligo di registrazione entro 30 giorni, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro, così come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986

Una volta qualificata la somma distribuita come dividendo, è necessario individuare la tipologia di socio percettore, al fine di verificare quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare. 

Il caso più semplice si verifica quando i soci sono persone fisiche non imprenditori.  

In questo caso, infatti, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione posseduta, l’art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. La ritenuta è operata dalla società erogante, che provvede al versamento entro il 16 del mese successivo a quello del trimestre in cui è avvenuta la distribuzione, mediante modello F24 indicando come codice tributo il 1035

Quando i percettori del dividendo sono, invece, società di persone o imprenditori individuali le somme incassate concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura parziale, diversa in base periodo di formazione degli utili: 

  • nel caso di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 l’imponibilità è pari al 40%; 
  • per quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 l’imponibilità è pari al 49,72%; 
  • per gli utili realizzati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 il reddito imponibile è pari al 58,14% delle somme incassate. 

La tassazione, in questi casi, avviene nel modello REDDITI presentato dal socio, senza l’applicazione di alcuna ritenuta alla fonte da parte della società erogante. 

L’art. 89, comma 2, TUIR, prevede poi una imponibilità parziale nella misura del 5% per i dividendi percepiti dalle società di capitali. 

In tale ambito, la Legge di bilancio 2026 aveva introdotto specifiche condizioni da rispettare per poter applicare i regimi di tassazione parziale previsti qualora i percettori dei dividendi siano imprenditori individuali o società (di persone o di capitali). Era infatti richiesto il possesso di una partecipazione rappresentativa almeno del 5% del capitale sociale oppure che il costo fiscale della partecipazione non fosse inferiore a 500.000 euro. 

In caso contrario, le somme incassate avrebbero concorso integralmente alla formazione del reddito imponibile, con conseguente aggravio del carico fiscale. 

Come anticipato in apertura, le restrizioni appena descritte risultano a oggi già superate, in quanto l’art. 11, D.L. n. 38/2026, in vigore dallo scorso 28 marzo ha ripristinato le regole di tassazione vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026. 

I dividendi conseguiti a seguito di delibera assunta nel 2026 da imprenditori individuali e società, quindi, tornano ad essere imponibili parzialmente in base alle precedenti regole previste dagli artt. 59 e 89, TUIR, senza che ciò sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni

L’iter relativo alla distribuzione dei dividendi termina poi con l’invio, da parte della società erogante a tutti i percettori del reddito, della certificazione degli utili e dei proventi erogati (modello CUPE) e con la compilazione dell’apposito quadro nel Modello 770. 

Alla luce delle disposizioni illustrate è facile capire come una decisione apparentemente banale come la distribuzione di una riserva iscritta in bilancio porti con sé delle implicazioni da non sottovalutare, sia dal punto di vista degli adempimenti che ne derivano, sia per quanto riguarda la corretta tassazione del reddito in capo ai soci.

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