CPB e forfetario: cristallizzazione delle regole e cessazione per superamento della soglia maggiorata

La risposta n. 87/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ambito del concordato preventivo biennale (CPB), il regime fiscale rilevante resta quello posseduto al momento dell’adesione. Il passaggio successivo dal regime forfetario a quello semplificato non comporta né l’esclusione né la cessazione del concordato, ma il contribuente continua a essere assoggettato alle regole proprie del regime forfetario ai fini del CPB. Resta ferma, tuttavia, la causa di cessazione legata al superamento dei ricavi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 87/E/2026 del 30 marzo 2026, affronta un tema di particolare interesse applicativo nell’ambito del concordato preventivo biennale (CPB), ossia il coordinamento tra adesione al concordato, in qualità di contribuente forfetario, successivo passaggio al c.d. regime semplificato e verifica delle cause di cessazione

Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria presenta una fattispecie tutt’altro che marginale nella pratica professionale: un contribuente che, dopo aver applicato il regime forfetario nel 2023, aderisce al CPB per il 2024 sulla base di tale qualifica, ma nel medesimo periodo d’imposta opta per il regime semplificato, senza che ciò derivi dal superamento delle soglie o dalla perdita dei requisiti. Il “nodo interpretativo” si concentra, però, sulla possibilità di mantenere gli effetti del concordato in presenza di ricavi superiori a 150.000 euro

Il primo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate si pone in linea con precedenti indicazioni di prassi, quali la circolare n. 18/E/2024 e la FAQ del 15 ottobre 2024il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, nel primo anno di applicazione del CPB, non integra una causa di esclusione né di cessazione, in quanto ciò che conta è la qualificazione con cui il soggetto ha aderito al concordato. 

Tale conclusione si fonda su un’interpretazione letterale dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, che contempla, quale causa ostativa, solo l’ipotesi inversa (accesso al forfetario nel primo periodo oggetto di concordato), senza disciplinare il caso del transito verso regimi ordinari.  

Ne deriva che il contribuente può legittimamente accedere e permanere nel CPB anche se, nel periodo d’imposta di avvio, non applica più il regime agevolato. 

Tuttavia, il passaggio più significativo della risposta risiede nell’affermazione di un principio di sistema che si può definire di “cristallizzazione” del regime di riferimento del concordato.  

Difatti, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il contribuente, avendo aderito al CPB in qualità di forfetario, resta assoggettato alle regole proprie di tale categoria anche se, successivamente, adotta un regime fiscale diverso.  

In altri termini, il mutamento del regime contabile o fiscale non determina un corrispondente mutamento del “perimetro normativo” del concordato

Difatti, la proposta dell’Agenzia delle Entrate è elaborata sulla base dei dati dell’anno precedente, e pertanto sulla situazione fiscale del 2023. Nel caso esaminato, il contribuente ha regolarmente applicato il regime forfetario in quell’anno e, in sede di dichiarazione dei redditi 2024, ha compilato il quadro LM accettando la proposta del CPB nella sezione dedicata ai forfetari. 

Questa impostazione risponde a evidenti esigenze di coerenza e di neutralità competitiva. Ammettere, infatti, che il contribuente possa cumulare i vantaggi del CPB, costruito su basi forfetarie, con l’applicazione delle regole proprie dei soggetti ISA, comporterebbe una evidente asimmetria rispetto ai contribuenti che restano stabilmente nel regime agevolato.  

La soluzione adottata dall’Agenzia evita, quindi, “fenomeni di arbitraggio” e preserva la logica sottostante al meccanismo concordatario, la quale si fonda su una profilazione preventiva del contribuente. 

In tale contesto si innesta la questione centrale della risposta, relativa al superamento della soglia di ricavi o compensi rilevante ai fini della cessazione del CPB.  

L’art. 32, comma 1 lett. b-bis), D.Lgs. n. 13/2024, stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera il limite previsto per il regime forfetario, maggiorato del 50%. Considerando che la soglia ordinaria è pari a 100.000 euro, il limite rilevante ai fini della cessazione si attesta a 150.000 euro. 

La risposta ribadisce il meccanismo già delineato dalla circolare n. 18/E/2024, distinguendo 2 ipotesi:  

  • il superamento della soglia di 100.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime forfetario ma non incide sulla validità del CPB;  
  • il superamento della soglia di 150.000 euro determina, invece, la cessazione del concordato

La previsione di una soglia “maggiorata” risponde alla finalità di garantire una certa stabilità al rapporto concordatario, evitando che variazioni fisiologiche dei ricavi possano comprometterne immediatamente gli effetti, ma al contempo fissando un limite oltre il quale il contribuente non può più essere considerato coerente con il profilo originario. 

Nel caso di specie, il superamento dei 150.000 euro, nel periodo d’imposta 2024, determina dunque la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta, a nulla rilevando né il fatto che il contribuente sia già transitato nel regime semplificato, né che tale passaggio sia avvenuto per opzione.  

La causa di cessazione opera, infatti, in modo oggettivo, in funzione del livello dei ricavi, e si applica secondo le regole proprie del regime (forfetario) in base al quale il concordato è stato originariamente definito. 

In conclusione, la risposta n. 87/E/2026 contribuisce a delineare un assetto interpretativo più definito del CPB, chiarendo che il regime di riferimento non segue le eventuali evoluzioni successive del contribuente, ma resta ancorato alla situazione esistente al momento dell’adesione

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