Milleproroghe, prodotti con nicotina, imposta di consumo

L’articolo 3-novies, comma 2, D.L. 228/2021, introdotto nel corso dell’esame parlamentare di conversione, istituisce e disciplina la nuova imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina.

A tal fine la disposizione in esame inserisce all’interno del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) il nuovo articolo 62-quater-1, il cui comma 1 stabilisce che i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali (ex D.Lgs. 219/2006).

Peraltro, ai fini della determinazione dell’imposta si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 62-quater-1 sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
  • l’importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;
  • il soggetto cedente, che adempie al pagamento e agli obblighi previsti dalla nuova disciplina per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del successivo comma 4, per i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea.

Chi intende fabbricare i prodotti contenenti nicotina assoggettati alla nuova imposta di consumo deve essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, a tale fine, deve presentare telematicamente alla stessa Agenzia un’apposita istanza in cui vanno indicati:

  • il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati ( articolo 3, Decreto 22.02.1999, n. 67, “Regolamento recante norme concernenti l’istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati”);
  • la denominazione e il contenuto dei prodotti che si intende realizzare;
  • la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;
  • nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 206/2005, vale a dire:
  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
  • Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

Analogamente, si prevede che anche il rappresentante fiscale designato dal soggetto cedente, ove i prodotti provengano da un altro Stato dell’Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e presentare istanza telematica (comma 4).

Il soggetto obbligato al versamento è tenuto a garantire il pagamento dell’imposta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di una polizza fideiussoria ai sensi della L. 348/1982, con questa differenziazione:

  • per il fabbricante la cauzione è pari al 10% dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti;
  • per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

L’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

  • è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta;
  • decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più previsti requisiti soggettivi o qualora venga meno la garanzia fideiussoria.

Per i soggetti obbligati, diversi dagli importatori, l’imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto deve presentare ai fini dell’accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta.

Per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della disciplina in esame provenienti da Paesi terzi, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Peraltro:

  • i prodotti in esame destinati ad essere immessi in consumo in Italia devono essere inseriti in un’apposita tabella di commercializzazione;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti in commento è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione;
  • la commercializzazione dei prodotti è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni in esame, inoltre, intervengono anche in materia di canali di commercializzazione, stabilendo che la vendita dei prodotti in esame è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio previste dall’articolo 16 L. 1293/1957.

Si rinvia a una successiva determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e dei requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti. Nelle more dell’adozione della predetta determinazione direttoriale gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie sono autorizzati alla prosecuzione dell’attività.

Ai prodotti in esame, inoltre, si applicano le disposizioni in materia di:

  • contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973) secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti in esame determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti;
  • vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (cfr. articolo 96 L. 907/1942 e articolo 5 L. 50/1994, che prevedono la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio nel quale la detenzione o la cessione dei prodotti sia avvenuta in violazione delle disposizioni di legge).

Infine, si stabilisce che con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti:

  • il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza telematica ai fini dell’ottenimento della dell’autorizzazione;
  • le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione;
  • le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili.

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