Compensazione senza visto: basta l’integrativa

Se un contribuente compensa il credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi per un importo superiore a 5.000 euro senza l’apposizione visto e poi si ravvede, basta l’integrativa munita di visto oppure occorre versare anche la sanzione per l’indebita compensazione? È questo uno degli interrogativi ancora irrisolti che necessita di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rammenta che il D.L. 50/2017 – a decorrere dallo scorso 24/04/2017 – ha ridotto a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Inoltre, lo stesso decreto dispone che ove le compensazioni dei crediti siano effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”, l’Ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004. Tralasciando quest’ultimo aspetto, si  rammenta che, in caso di compensazione del credito in “assenza” del vistoè applicabile la sanzione del 30% di quanto indebitamente compensato di cui all’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

Ciò premesso, si fa notare che esistono due livelli di intervento.

Infatti, per l’Iva la disciplina è più “stringente”:

  • è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;
  • è previsto lo “scarto” delle deleghe di pagamento (F24) contenenti compensazioni di crediti Iva non conformi alle prescrizioni in materia di visto.

Per le “imposte dirette”, invece, è possibile effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti già a partire dall’inizio dell’anno successivo a quello di maturazione degli stessi, senza la preventiva presentazione del modello di dichiarazione.

Da qui, la necessità di un chiarimento ufficiale.

In dottrina, infatti, è stata sostenuta la tesi (condivisibile) secondo cui laddove un contribuente presenti la dichiarazione priva di visto e compensi il credito risultante dalla stessa per un importo superiore al limite dei 5.000 euro – prima che intervenga l’attività accertativa degli Uffici – è tenuto semplicemente alla presentazione di una dichiarazione integrativa munita di visto ed al versamento della sanzione di cui all’articolo 8 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2000 euro) prevista in caso di dichiarazione inesatta.

Si ritiene, in tal modo, sanato l’errore commesso, non qualificando come irregolari le compensazioni effettuate in quanto successivamente legittimate dall’apposizione del visto.

Di converso, appare paradossale considerare irregolari le compensazioni effettuate – e, quindi, sanzionabili – solo in virtù di una finestra temporale successivamente “chiusa” con l’apposizione del visto.

E’ chiaro che, laddove l’Agenzia delle Entrate giungesse a contestare l’assenza del visto prima della regolarizzazione, non ci sarebbe spazio per appellarsi, le compensazioni sarebbero irregolari con conseguente applicazione della sanzione del 30%.

 

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