Il D.L. n. 38/2026 introduce novità su Transizione 5.0 e iperammortamento, sbloccando parzialmente le imprese in lista d’attesa ma con un credito ridotto e limitato ai soli beni 4.0.Per gli “esodati 5.0” il beneficio risulta significativamente ridimensionato, escludendo alcune spese e prevedendo un’agevolazione inferiore alle attese, con possibili revisioni in fase di conversione. Positiva invece l’eliminazione del vincolo “made in UE o SEE” per l’iperammortamento, pur restando alcune limitazioni e aspetti applicativi da chiarire.
Col D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026, sono state definite le disposizioni urgenti in materia di credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024, per quanto attiene la sorte delle imprese in lista d’attesa, e iperammortamento, di cui all’art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025, per quanto riguarda la rimozione del controverso vincolo “made in UE o SEE”.
L’art. 8 del Decreto Fiscale sblocca l’attesa per gli esodati della 5.0: si tratta di tutte quelle imprese che hanno trasmesso la comunicazione preventiva dal 7 novembre 2025, dopo la pubblicazione del D.D. del 6 novembre che annunciava l’esaurimento delle risorse, e che hanno validamente comunicato entro il 28 febbraio 2026 il completamento degli investimenti, ricevendo dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024.
Alle imprese con comunicazioni preventive, 4.0 e 5.0, pendenti sui medesimi investimenti, era stato richiesto di optare, entro il 27 novembre 2025, per una delle due agevolazioni, onde evitare di incorrere nella violazione del divieto di cumulo, ai sensi della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 2, D.L. n. 175/2025.
L’opzione per il credito d’imposta 5.0 era apparsa in generale più conveniente, grazie alle aliquote dal 35% al 45% (rispetto al 20% della 4.0) e alla possibilità di agevolare le spese per la produzione di energia da fonte rinnovabile e le spese di formazione.
Tuttavia, il Decreto Fiscale ha riservato una sorpresa molto amara alle imprese in stato “tecnicamente ammissibile”: la decisione del Governo di destinare alla 5.0 ulteriori 537 milioni di euro, a valere sul fondo introdotto dal comma 770 della Legge di bilancio 2026 per il credito d’imposta 4.0 2025, ha prodotto un riparto ampiamente insoddisfacente e selettivo per voci di spesa.
Agli “esodati 5.0” spetta, al momento, solamente un credito d’imposta pari al 35% dell’ammontare richiesto (vale a dire, una percentuale dal 12,25%, per gli originari crediti al 35%, al 15,75%, per gli originari crediti al 45%), con riconoscimento degli investimenti in beni 4.0 di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, nonché dei costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico..
Ciò significa la totale inammissibilità delle spese per gli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e di formazione e un’intensità della misura inferiore al credito ordinario 4.0.
Per contro, è disposta la compensazione integrale nel 2026, tassativamente entro il 31 dicembre, decorsi 5 giorni dalla comunicazione che il GSE trasmetterà per il 30 aprile.
Il riparto al 35% potrebbe, auspicabilmente, non essere la soluzione finale, qualora vengano valutate «in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo».
A tale scopo è stato convocato per oggi, 1° aprile, dal MIMIT, d’intesa col MEF e con il Ministero per gli Affari europei PNRR e Politiche di coesione, il tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa.
Ottime notizie, invece, sul fronte iperammortamento.
L’art. 7 del Decreto Fiscale statuisce, con efficacia retroattiva agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, l’eliminazione del vincolo di origine dei beni materiali e immateriali, di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025.
La relazione tecnica al Decreto Fiscale chiarisce, inoltre, la validità annuale dei plafond di spesa complessiva.
Permane, invece, la limitazione prevista per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023 (categorie B e C del Registro Enea delle tecnologie per il fotovoltaico), che crea un monopolio di fatto a favore della “3Sun”, la gigafactory del gruppo Enel.
Resta da specificare, auspicabilmente nel decreto ministeriale attuativo, la modalità di acquisizione dei software agevolabili, con estensione alle soluzioni di cloud computing.
