Il Conto Termico 3.0 rappresenta un’importante evoluzione negli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica, grazie a procedure semplificate e migliorate che facilitano l’accesso ai contributi. Un aspetto centrale del Conto Termico 3.0 è rappresentato dal Portaltermico 3.0, la nuova piattaforma digitale che agevola l’intero processo di richiesta e gestione degli incentivi. Attraverso il Portaltermico, è possibile compilare e aggiornare puntualmente l’anagrafica dell’edificio, elemento fondamentale per la corretta valutazione e l’ammissibilità degli interventi.
Introduzione
Il Conto Termico 3.0 rappresenta un meccanismo di incentivazione erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi di piccole dimensioni per migliorare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici e privati.
Introdotto con il D.M. 7 agosto 2025, rappresenta la naturale evoluzione delle precedenti versioni, offrendo maggiore chiarezza e semplicità nelle procedure di accesso agli incentivi. In vigore dal 25 dicembre 2025, il nuovo Conto Termico 3.0 conferma lo stanziamento di 900 milioni di euro annui, ripartiti tra soggetti privati e Pubblica amministrazione.
Più precisamente, i fondi vengono così ripartiti:
- 500 milioni sono destinati ai privati (di cui 150 milioni alle imprese);
- 400 milioni alle Pubbliche amministrazioni (di cui 20 milioni per le Diagnosi Energetiche).
La sua novità principale risiede nell’attivazione del c.d. Portaltermico 3.0, ovvero di una piattaforma digitale che consente la presentazione e la gestione delle richieste di incentivo in modo trasparente e tracciato.
Il Conto Termico 3.0, dunque, si configura come uno strumento strategico per chiunque desideri investire nell’efficienza energetica, contribuendo concretamente alla riduzione dei consumi e delle emissioni.
Inquadramento e perimetro della misura
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni, mirati sia all’incremento dell’efficienza energetica sia alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tale approccio rappresenta la prosecuzione delle linee guida tracciate dal precedente Conto Termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016), ma introduce un aggiornamento delle regole e della platea dei beneficiari, con l’obiettivo di rendere più accessibile e trasparente il sistema di incentivazione.
Attraverso la promozione di interventi su edifici pubblici e privati, il Conto Termico 3.0 si configura come uno strumento fondamentale per stimolare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano, favorendo la riduzione dei consumi e l’adozione di tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabili.
Quali interventi sono agevolati?
Gli interventi che sono agevolati, sia per le Amministrazioni pubbliche sia per i soggetti privati, ai sensi degli artt. 5 e 8, D.M. 7 agosto 2025, sono i seguenti:
- gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici, come, ad esempio, l’isolamento dell’involucro, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (Titolo II);
- gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili come, ad esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di impianti solari termici (Titolo III).
È opportuno evidenziare la presenza di una distinzione rilevante tra soggetti pubblici e privati. In particolare, mentre per le Amministrazioni pubbliche entrambe le principali categorie di interventi incentivati possono riguardare sia edifici residenziali che non residenziali, per i soggetti privati gli incentivi sugli edifici residenziali si applicano esclusivamente agli interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Inoltre, è importante sottolineare che rientrano fra le spese agevolabili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.
Ampliamento soggettivo di applicazione
I soggetti beneficiari
I soggetti ammessi agli incentivi connessi al Conto Termico 3.0 sono identificati dagli artt. 4 e 7, D.M. 7 agosto 2025:
- Amministrazioni pubbliche (P.A.) che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dai Titoli II e III, D.M. 7 agosto 2025;
- i soggetti privati che possono accedere al Conto Termico per gli interventi eseguiti sulle seguenti categorie di edifici:
- in ambito terziario con categoria catastale A10, gruppi B, C ed E (esclusi C6, C7, D9, E2, E4 e E6);
- in ambito residenziale in categoria A (esclusi A8, A9 e A10);
- gli enti del Terzo settore (ETS) che, assimilati alle Pubbliche amministrazioni per l’accesso agli incentivi del Conto Termico, possono richiedere incentivi secondo la natura della loro attività:
- se non svolgono attività economica, accedono agli interventi dei Titoli II e III;
- se, invece, svolgono attività economica, sono ammessi agli interventi previsti dal Titolo III e a quelli del Titolo II, solo se effettuati su edifici che rientrano nella categoria catastale del terziario.
Nella tabella sotto riportata vengono riepilogate le categorie di soggetti ammessi in relazione alla macro-categoria di intervento effettuata:
| Macro-categoria di intervento | Soggetti ammessi |
| Incremento dell’efficienza energetica degli edifici (Titolo II – artt. 4 e 5, D.M. 7 agosto 2025) | Amministrazioni pubbliche (P.A.);ETS di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, che non svolgono attività di carattere economico;ETS di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, che svolgono attività di carattere economico esclusivamente su edifici ricadenti nella categoria catastale del terziario;soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (esclusi C6, C7, D9, E2, E4 e E6). |
| Produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III – artt. 7 e 8, D.M. 7 agosto 2025) | Amministrazioni pubbliche (P.A.);ETS di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, che svolgono attività economica;ETS di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, che non svolgono attività economica;soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (esclusi C6, C7, D9, E2, E4 ed E6);soggetti privati per interventi su edifici residenziali (esclusi A8, A9 e A10). |
La versione 3.0 del Conto Termico introduce un significativo ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere agli incentivi, andando oltre le Pubbliche amministrazioni (P.A.) e i privati tradizionalmente previsti. In particolare, vengono inclusi in modo strutturale i soggetti privati con destinazione d’uso terziaria, individuati precisamente attraverso le categorie catastali: A/10, B, C (ad eccezione di C/6 e C/7), D (escluso D/9), E (escluso E/2, E/4 ed E/6). Questa specifica consente una maggiore chiarezza nell’identificazione degli immobili e delle attività che rientrano nel perimetro di applicazione della misura.
I soggetti ammessi, ai sensi dell’art. 13, commi 1, lett. d), e 8, D.M. 7 agosto 2025, possono accedere agli incentivi anche avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o di una configurazione di autoconsumo di cui sono membri, come definite dagli artt. 30 e 31, D.Lgs. n. 199/2021.
Ai sensi dell’art. 12, D.M. 7 agosto 2025, sono esclusi dall’accesso agli incentivi i soggetti per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni:
- presenza di una causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94, D.Lgs. n. 36/2023 (ad esempio, condanne per reati di stampo mafioso, false comunicazioni sociali, frode, ecc.);
- presenza di una causa di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 36/2023 (quali, a titolo esemplificativo, situazioni di conflitto di interesse o distorsione della concorrenza);
- applicazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia).
Energy Service Company (ESCO)
Tutti i soggetti ammessi possono accedere agli incentivi previsti dal Decreto avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company) come Soggetto Responsabile. La collaborazione con una ESCO si realizza attraverso la stipula di un contratto di prestazione energetica o di servizio energia, che regola in modo chiaro i rapporti tra le parti.
In questo contesto, la ESCO assume un ruolo centrale, occupandosi della progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di efficienza energetica previsti. In qualità di Soggetto Responsabile, la ESCO sostiene le spese necessarie, presenta l’istanza e risulta intestataria del contratto con il GSE, conformemente a quanto previsto dalla procedura. Questo consente anche ai soggetti che non dispongono di competenze tecniche interne o di risorse sufficienti di accedere agli incentivi, delegando alla ESCO tutti gli adempimenti operativi e amministrativi richiesti dal meccanismo incentivante.
È importante evidenziare un principio che emerge dalle FAQ pubblicate dal GSE lo scorso 19 febbraio in relazione ai rapporti fra Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile.
All’interno del Conto Termico 3.0, la scelta di ricorrere a ESCO, CER o a soggetti terzi come Soggetti Responsabili non determina una modifica della titolarità dei requisiti di ammissione, né solleva il Soggetto Ammesso dall’eventuale obbligo di restituzione. Rimane, infatti, necessario che il Soggetto Ammesso certifichi il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di prenotazione, risponda in modo solidale per le somme percepite. Il GSE ha anche chiarito che i soggetti che si avvalgono di una ESCO, per presentare la richiesta e ricevere gli incentivi prenotati, devono prima trasmettere una dichiarazione di responsabilità solidale con cui il Soggetto Ammesso si obbliga a restituire eventuali importi corrisposti a titolo di acconto o di rata intermedia qualora vengano meno i requisiti di accesso. Affidarsi a una ESCO costituisce sicuramente una modalità solida e vantaggiosa per agevolare la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, assicurando il rispetto dei requisiti normativi e una gestione accurata delle pratiche per l’accesso agli incentivi. Tuttavia, è fondamentale che il Soggetto Ammesso mantenga sempre alta l’attenzione, in quanto la scelta di avvalersi di una ESCO non comporta la perdita della titolarità dei requisiti di ammissione né solleva da eventuali obblighi di restituzione, come chiarito dalla FAQ n. KB0017748.
Condizioni di ammissibilità
Le condizioni di ammissibilità al Conto Termico 3.0 vanno lette su un doppio piano, soggettivo e oggettivo, con un ulteriore livello “procedurale” che, nella prassi, diventa dirimente. Ai sensi dell’art. 10, D.M. 7 agosto 2025, sul piano soggettivo il beneficiario o Soggetto Ammesso (SA) degli incentivi è identificato come colui che detiene la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, sia in qualità di proprietario, sia in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento. Inoltre, la guida operativa del GSE chiarisce i ruoli tipici che ricorrono nella filiera della domanda, distinguendo tra Soggetto Ammesso, Soggetto Responsabile, Soggetto Delegato e (quando previsto) Mandatario all’incasso. Il Soggetto Responsabile è colui che sostiene le spese, presenta l’istanza ed è intestatario del contratto con il GSE, mentre il Soggetto Delegato può essere incaricato della sola compilazione della richiesta sul portale, senza sostituirsi al titolare del rapporto incentivante. Tutti questi soggetti devono essere registrati all’interno dell’Area Clienti del portale GSE. Sul piano pratico, questo comporta che la progettazione dell’iter (chi firma cosa, chi carica cosa, quali dati anagrafici vengono derivati dall’Area Clienti) è un passaggio preliminare decisivo, soprattutto in contesti complessi (P.A. con ESCO, detentori/utilizzatori, mandati all’incasso).
Sul piano oggettivo, l’intervento deve essere riconducibile alle tipologie agevolate di “piccole dimensioni” e deve riguardare un edificio esistente al 25 dicembre 2025 e correttamente censito, poiché il meccanismo è “edificio-centrico” e ogni richiesta deve essere associata a un edificio registrato nel portale. Inoltre, gli interventi agevolabili devono prevedere l’utilizzo esclusivo di apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati. Tali componenti devono essere adeguatamente dimensionati in base alla normativa tecnica di settore, considerando i reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato. Solo così è possibile garantire che le soluzioni adottate siano coerenti con le effettive esigenze dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
Secondo l’art. 11, comma 1, D.M. 7 agosto 2025, gli incentivi vengono calcolati in base alle spese ammissibili necessarie per completare l’intervento. Devono essere rispettati i limiti stabiliti per superficie, potenza, produttività degli impianti e importo massimo dell’incentivo, mentre la somma non può superare il 65% delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
L’art. 11, comma 2, D.M. 7 agosto 2025, prevede 2 casi specifici in cui l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, sempre tenendo in considerazione gli specifici massimali e la produttività degli impianti, che sono:
- interventi su edifici di proprietà di Comuni con meno di 15.000 abitanti, utilizzati direttamente dai Comuni o da terzi non imprenditori per finalità pubbliche e sociali;
- interventi previsti dall’art. 48-ter, D.L. n. 104/2020, riguardanti edifici scolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali e di assistenza.
È fondamentale che gli interventi mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso alle agevolazioni per tutta la durata del periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’erogazione degli incentivi stessi, calcolati a partire dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Il mancato rispetto di tali condizioni costituisce una causa di decadenza dagli incentivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
Inoltre, dopo aver ottenuto gli incentivi per la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o per sistemi ad alta efficienza, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi i potenziamenti di impianti, se realizzati nello stesso edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale, serra o relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo all’ultimo intervento incentivato.
Sul piano procedurale, infine, la domanda è ammissibile solo se trasmessa in via telematica tramite Portaltermico 3.0 e secondo i passaggi vincolati previsti, inclusi la corretta identificazione dei soggetti coinvolti, la registrazione degli operatori in Area Clienti e il completamento della sequenza (dati, dichiarazioni, generazione e caricamento della DSAN firmata, allegati) che consente il passaggio dallo stato “bozza” all’invio definitivo; in mancanza anche di uno solo di questi presupposti il sistema non consente di proseguire e, di fatto, blocca l’istanza.
Durata e modalità di erogazione dell’incentivo
Gli interventi disciplinati dagli artt. 5 e 8, D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), sono incentivati mediante un contributo che, di regola, viene riconosciuto in quote annuali di pari importo. In pratica, una volta determinato l’incentivo complessivo spettante, questo viene ripartito in rate annuali costanti per la durata prevista dal Decreto e indicata nella Tabella 1, allegata allo stesso.
In base alla Tabella 1, le durate più ricorrenti nella prassi del Conto Termico 3.0 sono pari a 2 anni oppure a 5 anni, a seconda della specifica tipologia di intervento. Restano fermi i casi in cui è prevista l’erogazione in un’unica soluzione: ad esempio, nel caso di soggetti privati, l’importo totale dell’incentivo è pari o inferiore a 15.000 euro, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile (art. 11, comma 4, D.M. 7 agosto 2025).
Per le Amministrazioni pubbliche che scelgono la procedura di accesso tramite prenotazione, anche avvalendosi di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell’intervento ai sensi dell’art. 14, D.M. 7 agosto 2025, è possibile richiedere un’erogazione “a stati”: una rata di acconto al momento della comunicazione di avvio lavori, una rata intermedia e una rata a saldo a conclusione dell’intervento. L’acconto è pari a 2/5 del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di 5 anni, oppure pari al 50% se la durata è di 2 anni; la quota residua viene ripartita in parti uguali tra la rata intermedia e la rata di saldo. Le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono disciplinate dalle Regole Applicative richiamate dall’art. 29, D.M. 7 agosto 2025.
Diversamente, per le Amministrazioni pubbliche che optano per la procedura di accesso diretto (sempre anche tramite ESCO o altri soggetti che sostengono le spese ai sensi dell’art. 14, D.M. 7 agosto 2025), l’incentivo è erogato in un’unica rata anche per importi superiori a 15.000 euro (art. 11, comma 6, D.M. 7 agosto 2025).
Modalità di accesso
Per accedere agli incentivi, il Soggetto Responsabile deve presentare esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portaltermico 3.0, la domanda al GSE. L’art. 14, D.M. 7 agosto 2025, stabilisce 2 modalità distinte per ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0, rivolte sia a soggetti privati che a enti pubblici e del Terzo settore.
Accesso diretto
Questa modalità si applica una volta terminati degli interventi. Il Soggetto Responsabile, ossia chi ha sostenuto le spese e completato i lavori, invia la domanda per accedere agli incentivi tramite la sezione dedicata del Portaltermico. La richiesta deve seguire il Modello 1 indicato nell’allegato 2, Regole Applicative, come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. a), D.M. 7 agosto 2025. Inoltre, occorre evidenziare che il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la domanda per ottenere gli incentivi entro 90 giorni dalla fine dell’intervento, altrimenti la richiesta non sarà accettata.
Prenotazione
La prenotazione è riservata alle P.A., definite dagli artt. 4, comma 1, lett. a), e 7, comma 1, lett. a), D.M. 7 agosto 2025, e agli ETS. Questa procedura è pensata per interventi da avviare o in corso di realizzazione: P.A., soggetti responsabili che operano per conto delle P.A. ed ETS possono trasmettere al GSE una scheda-domanda per la prenotazione dell’incentivo, utilizzando il Modello 2, allegato 2, Regole Applicative, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 14, comma 2, lett. b), D.M. 7 agosto 2025. Anche in questo caso, la richiesta va presentata tramite Portaltermico.
In base a quanto stabilito dal Titolo V, in particolare dall’art. 25, comma 3, D.M. 7 agosto 2025, tutte le imprese, inclusi gli ETS economici, devono inviare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima di iniziare i lavori; altrimenti, la domanda non verrà accettata. La data di inizio lavori coincide con quella indicata nella comunicazione di avvio presentata all’Amministrazione competente, se prevista, oppure con la data del primo impegno vincolante per l’acquisto di attrezzature o di un altro atto che renda irreversibile l’investimento, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Il Soggetto Responsabile per poter presentare la domanda deve registrarsi nell’Area Clienti GSE e, successivamente, utilizzare il Portaltermico per trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi che deve essere redatta in conformità al Modello 4.
| Soggetto Ammesso | Accesso diretto | Prenotazione |
| Pubbliche amministrazioni | þ | þ |
| Enti del Terzo settore non economici | þ | þ |
| Enti del Terzo settore economici | þ con valutazione preliminare | þ |
| Soggetti privati per interventi su edifici del settore residenziale | þ con valutazione preliminare in caso di imprese | ý |
| Soggetti privati per interventi su edifici del settore terziario | þ con valutazione preliminare in caso di imprese | ý |
Il Portaltermico 3.0
Dal 2 febbraio 2026 è attivo Portaltermico 3.0 per presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0. Contestualmente, è stata pubblicata anche un’apposita Guida, per supportare l’utente nell’utilizzo del nuovo portale. Per accedere al Portaltermico 3.0 è necessario seguire la seguente procedura:
- accedere all’Area Clienti GSE;
- selezionare l’operatore in base alla tipologia di soggetto (delegato o responsabile);
- selezionare il servizio CT3.0 nella sezione “Efficienza energetica”;
- cliccare sull’icona blu per accedere al servizio dedicato.
La creazione dell’edificio è il passaggio “abilitante” del CT3.0, perché il meccanismo è edificio-centrico: ogni istanza deve essere agganciata a un edificio già censito nel portale, e senza aver creato l’immobile non è possibile avviare una nuova richiesta. La funzione è presente nella sezione “Edifici”, che consente di visualizzare l’operatore per cui si sta lavorando, creare un nuovo edificio e consultare la lista degli edifici già creati. All’interno della stessa sezione, è possibile visualizzare l’elenco degli immobili registrati insieme alle richieste associate, per le quali si opera in qualità di soggetto responsabile. Inoltre, la piattaforma consente di svolgere operazioni come delegato per altri soggetti responsabili, facilitando così la gestione delle pratiche anche per conto di terzi. Va sottolineato che, se il soggetto opera in qualità di delegato, il sistema richiede di inserire il codice fiscale e l’eventuale partita IVA del soggetto responsabile per cui si sta effettuando la richiesta. Inoltre, se l’operatore agisce per conto di una P.A. che si avvale di una ESCO, il sistema chiede l’inserimento del codice fiscale e della partita IVA della ESCO. Infine, se il soggetto opera per conto del detentore dell’immobile, il sistema richiede il codice fiscale e l’eventuale partita IVA del delegante.
| Ruolo del soggetto | Dati richiesti dal sistema | Soggetto di riferimento |
| Delegato del responsabile | Codice fiscale ed eventuale partita IVA | Soggetto Responsabile |
| Delegato per Pubblica amministrazione con ESCO | Codice fiscale ed eventuale partita IVA | ESCO |
| Delegato del detentore dell’immobile | Codice fiscale ed eventuale partita IVA | Detentore dell’immobile |
Il sistema consente di proseguire nella compilazione solo se tutti gli operatori sono correttamente registrati nel sistema. Dentro CT3.0, nella sezione “Edifici”, il sistema mostra l’Operatore per cui sta operando e consente, se necessario, di cambiare Operatore tramite la funzione “Cambia Operatore”. Questo passaggio è sostanziale, perché gli edifici che vengono creati e visualizzati nella lista sono “legati” all’operatore selezionato; quindi, se si opera come delegato su più posizioni, si deve essere certi di essere nella posizione corretta prima di iniziare a compilare la richiesta. La creazione di un nuovo edificio avviene sempre nell’interfaccia “Edifici”, selezionando il pulsante “Nuovo edificio”, che consente di approdare nella sezione “Anagrafica edifici”. La guida evidenzia anche una regola operativa importante: per salvare uno step è necessario aver compilato tutti i campi previsti e cliccare sul tasto “Avanti”; se l’operatore esce senza completare i campi o senza premere “Avanti”, i dati inseriti vengono persi. La scheda principale “Anagrafica edifici” deve essere compilata inserendo tutti i dati relativi all’ubicazione, alle informazioni catastali e ai dettagli dell’immobile.
La guida del GSE fornisce 3 utili suggerimenti per completare correttamente questa sezione:
- si consiglia di scrivere una descrizione chiara e dettagliata dell’edificio in quanto essa consente di riconoscere facilmente l’intervento nella “Lista Edifici”;
- inoltre, se l’edificio appartiene o viene utilizzato da una P.A., è importante specificare se si tratta di un edificio pubblico adibito a uso scolastico od ospedaliero, poiché tale informazione è necessaria per gestire correttamente l’ottenimento dell’incentivo fino al 100% della spesa;
- relativamente al campo “Particella”, si possono indicare una o più particelle; qualora siano presenti dei subalterni, occorre verificare che il numero dichiarato corrisponda a quelli effettivamente inseriti e separare ciascun subalterno con un punto e virgola.
Un campo che spesso fa sorgere dei dubbi è quello relativo al “Codice Edificio”; infatti, non deve essere completato dall’operatore, ma viene calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei dati catastali inseriti.
Una volta completata la creazione dell’edificio, si apre una nuova schermata in cui l’operatore può effettuare 3 scelte:
- “Nuova Richiesta”, che permette di iniziale a effettuare la domanda;
- “Visualizza Richieste”, per vedere l’elenco delle istanze associate a quell’edificio;
- “Azioni”, che consente di entrare nei “Dettagli edificio” ed eventualmente modificarlo solo se all’edificio non sono collegate richieste.
Come presentare la “Nuova Richiesta” Una volta completata (e “cristallizzata” nei suoi dati essenziali) l’anagrafica dell’edificio, l’operatore accede alla funzione “Nuova richiesta” dal box dell’immobile e viene indirizzato allo step iniziale di “Identificazione soggetto”, nel quale si definisce l’assetto soggettivo dell’istanza e, di riflesso, la tipologia di accesso attivabile. In questa fase, il sistema opera controlli anagrafici e di coerenza sulla posizione per cui si sta lavorando, recuperando ove previsto i dati dall’Area Clienti e richiedendo, nei casi di operatività per conto terzi, i dati identificativi necessari. Durante la creazione della richiesta viene generato un “Numero della Richiesta” che inizia sempre con “CT3 -” e che si consiglia di archiviare insieme al “Codice Edificio” a cui fa riferimento. Superata l’identificazione, la richiesta entra nello stato di bozza e la compilazione prosegue lungo un percorso strutturato per step obbligati, con avanzamento e salvataggio esclusivamente tramite il comando “Avanti”, circostanza che impone un approccio metodico, perché l’uscita dallo step senza completamento comporta la perdita delle informazioni non salvate. Dopo l’avvio e durante la compilazione, la richiesta passa in stato “In bozza” e, uscendo dalla compilazione, l’utente viene reindirizzato alla sezione “Edifici”, dove la bozza è rintracciabile tramite “Visualizza richieste” dell’edificio. Completata la raccolta dei dati tecnici e amministrativi previsti dal tracciato della domanda, la procedura conduce alla generazione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) in formato PDF, che deve essere scaricata, sottoscritta secondo le modalità richieste e successivamente ricaricata nella sezione dedicata, avendo cura di riportare in piattaforma il codice DSAN associato al documento generato. A valle di tale adempimento, si procede al caricamento degli allegati nell’apposita sezione nel rispetto dei formati (.pdf e.p7m) e della dimensione massima pari a 25 MB per ciascun file. Con l’invio, la pratica cambia stato in “Inviata”, viene protocollata e non risulta più modificabile dall’operatore, spostando ogni eventuale necessità di integrazione o correzione nell’alveo delle interlocuzioni istruttorie previste dal sistema.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
