Tassa libri sociali 2026 alla cassa il prossimo 16.3.2026

Entro il 16 marzo 2026 le società di capitali sono tenute a versare la tassa annuale 2026 per la vidimazione dei libri sociali

L’adempimento, in particolare, riguarda le S.p.a., le S.a.p.a. e le S.r.l., pure: 

  • se in liquidazione ordinaria
  • se sottoposte a procedure concorsuali, in vigenza dell’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile. 

Sono obbligate a osservare la scadenza anche le società costituite a fine 2025 con chiusura del primo esercizio il 31 dicembre 2026; siccome la tassa è dovuta per anno e non per periodo d’imposta, in tale caso: 

  • è stata assolta la tassa relativa al 2025 in sede di costituzione
  • deve essere versata la tassa relativa al 2026 entro il prossimo 16 marzo 2026

libri e registri sociali obbligatori sono sostanzialmente quelli indicati dall’art. 2421, c.c., per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro Imprese o un notaio. 

I libri sociali di cui all’art. 2421, c.c., sono quelli qui di seguito elencati

  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale; 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; 
  • libri previsti per i nuovi organi societari
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. 

L’importo della tassa dovuta varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed è pari a: 

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera 516.456,90 euro

Per quanto riguarda il versamento relativo al 2026, occorre fare riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio 2026.  

Non rileva sul quantum da versare il numero di libri o pagine utilizzati nell’anno di riferimento. 

Inoltre, se la società interessata al pagamento modifica l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione successivamente alla data del 1° gennaio 2026, anche se prima del versamento della tassa per l’anno 2026 (prima quindi del 16 marzo 2026), la variazione non impatta sulla determinazione della misura della tassa dovuta per l’anno 2026, impatterà, invece, sull’ammontare dovuto per il 2027

La tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali rappresenta un costo integralmente deducibile, tanto ai fini dell’IRES, quanto ai fini IRAP. 

Il versamento della tassa di concessione governativa dovuta per l’anno 2026 va effettuato con modalità differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività oppure in un anno di attività successivo al primo. 

Le società che si trovano nel primo anno di attività – ossia costituite dopo il 1° gennaio 2026 – devono assolvere la tassa annuale: 

  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9); 
  • mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’ufficio delle entrate – Centro Operativo di Pescara. 

Le società che, invece, si trovano in un anno di attività successivo al primo – ossia già in attività al 31 dicembre 2025 – devono assolvere la tassa annuale: 

  • entro il 16 marzo 2026
  • mediante il modello F24; 
  • indicando nella Sezione “Erario” il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali” e come anno di riferimento il 2026; 
  • con possibilità di compensazione in F24 con eventuali crediti fiscali, al pari di ogni altro versamento di natura tributaria. 

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