Il rilascio del visto di conformità senza adeguati controlli espone il professionista a gravi responsabilità, anche patrimoniali, potendo configurare un concorso in reati tributari. La giurisprudenza conferma che il visto richiede verifiche reali, tracciabili e coerenti, non meramente formali. Tuttavia, il controllo resta limitato alla verifica documentale e contabile, senza estendersi a funzioni investigative proprie dell’Amministrazione finanziaria.
Il rilascio del visto di conformità in assenza di un concreto riscontro della documentazione sottostante non integra una mera disattenzione esecutiva, ma può esporre il professionista a conseguenze di ben più ampia portata, anche sul piano patrimoniale.
La questione acquista uno specifico rilievo nei casi in cui l’attività di controllo, invece di concretizzarsi in un riscontro effettivo dei presupposti del credito indicato in dichiarazione, rimanga confinata a una verifica soltanto apparente. In tali circostanze, infatti, la sottoscrizione del vistatore cessa di essere un passaggio tecnico interno al procedimento dichiarativo e può assumere il valore di un contributo funzionale alla realizzazione dell’illecito tributario.
In questa direzione si colloca la sentenza n. 7647 del 26 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione penale terza, che affronta il tema della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del commercialista il quale, mediante l’apposizione del visto di conformità senza l’osservanza dei controlli prescritti dalla normativa, abbia concorso alla commissione di reati tributari posti in essere nell’interesse di un soggetto collettivo.
La vicenda processuale muove dalla contestazione, rivolta al professionista, di avere apposto il visto di conformità ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, su dichiarazioni IVA in assenza delle verifiche richieste dalla normativa di riferimento. Secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici, tale omissione avrebbe contribuito a legittimare sul piano esterno l’esposizione di crediti d’imposta falsi o inesistenti, successivamente utilizzati in compensazione tramite modelli F24 trasmessi da altro concorrente, con conseguente mancato versamento delle somme dovute all’Erario.
La decisione conferma una linea interpretativa rigorosa. La funzione del visto di conformità non può essere degradata a formalità certificativa, poiché essa costituisce un presidio di affidabilità del sistema dichiarativo. La sua apposizione esige un controllo vero, tracciabile e fedele con la responsabilità tecnica che l’ordinamento affida al professionista abilitato. Quando tale funzione viene svuotata, risulta compromessa, in modo più profondo, la stessa affidabilità dell’intermediazione professionale, poiché viene alterato quel rapporto di fiducia regolata sul quale l’ordinamento tributario fonda una parte non secondaria della propria efficacia operativa.
Particolarmente significativa, poi, è la risposta offerta dalla Suprema Corte alla tesi difensiva secondo cui l’eventuale profitto ascrivibile al professionista avrebbe dovuto essere circoscritto al solo compenso percepito per l’incarico. La Cassazione ha respinto tale impostazione, ritenendo che, nei reati tributari realizzati per conto o nell’interesse di una persona giuridica, qualora non sia possibile colpire il profitto del reato direttamente nel patrimonio dell’ente, il sequestro per equivalente possa essere disposto nei confronti di uno o più concorrenti entro il limite dell’intero vantaggio economico conseguito dall’ente medesimo. In tal senso «è possibile che la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria quand’anche afflittiva, possa talvolta assumere un carattere punitivo». Ne deriva che la misura cautelare reale non richiede una scomposizione del profitto secondo quote ideali di arricchimento personale, poiché ciò che rileva è il nesso tra la condotta del concorrente e il risultato illecito complessivamente prodotto. La Corte precisa, infatti, che «appaiono integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale, e non può individuarsi alcuna “deresponsabilizzazione” della persona fisica, solo perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell’ente societario (e non dell’autore del reato) e non sarebbe recuperabile in altro modo».
Tale passaggio segna il superamento di una visione strettamente individualistica del vantaggio patrimoniale e conferma che, in presenza di un concorso nel reato, l’esposizione del consulente può assumere una dimensione assai più ampia rispetto alla remunerazione professionale ricevuta.
La decisione assume un significato generale per gli studi professionali. Non basta conoscere la normativa vigente o avere una conoscenza astratta degli obblighi dichiarativi, è necessario dimostrare concretamente la validità del percorso istruttorio effettuato prima di rilasciare il visto. Questa verifica deve essere autentica, documentata, tracciabile, coerente con i dati analizzati e capace di evidenziare che il controllo previsto dalla legge non è stato eseguito con mera superficialità o omesso.
Nel sistema tributario la firma del professionista non costituisce mai un atto neutro, né un gesto meramente conclusivo. Essa segna una soglia di responsabilità tecnica e giuridica. E quando il presidio di controllo si rivela inadeguato, apparente o incompleto, la competenza professionale cessa di operare come fattore di protezione e può trasformarsi, con notevole durezza, in un rischio patrimoniale personale.
Occorre, tuttavia, evitare un errore speculare e non meno insidioso rispetto a quello del professionista che rilasci il visto in modo meramente apparente. Sarebbe, infatti, metodologicamente improprio sostenere che il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità debba spingersi sino a sostituirsi all’Amministrazione finanziaria nell’esercizio di verifiche investigative o di accertamenti sostanziali sulla genuinità economica di ogni documento esibito dal contribuente. Una simile lettura eccederebbe la cornice normativa dell’istituto. La disciplina non configura il visto come un’attività di polizia tributaria delegata, bensì come un controllo tecnico-professionale di coerenza documentale e contabile. L’art. 2, D.M. n. 164/1999, nel definire il contenuto del visto, richiede il riscontro della corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione, le risultanze delle scritture contabili e la relativa documentazione, nonché la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie. Il dato normativo delimita con precisione il controllo entro un perimetro di verifica documentale e contabile, senza trasformarlo in una indagine sostanziale piena sulla realtà economica sottostante alle operazioni.
In questa prospettiva, il professionista vistatore è certamente tenuto a svolgere un controllo effettivo, diligente e tracciabile, ma non può essere gravato di poteri e doveri che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti istituzionali. Gli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973, così come gli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633/1972, riservano, infatti, agli uffici fiscali poteri tipici di accesso, ispezione, verifica, richiesta di dati e acquisizione documentale, funzionali all’accertamento e alla repressione delle violazioni. Si tratta di attribuzioni riconducibili alla sfera pubblicistica che consentono controlli penetranti anche presso terzi o nei locali del contribuente e che, proprio per la loro natura autoritativa, non possono essere implicitamente traslate sul consulente privato.
Il punto di equilibrio non va individuato nell’alternativa, troppo schematica, tra controllo e mancato controllo, bensì nella corretta delimitazione della verifica esigibile dal professionista.
Da un lato, il visto di conformità non può risolversi in una mera ricezione passiva della documentazione prodotta dal cliente, quasi che la sottoscrizione costituisca il riflesso automatico di quanto dichiarato dalla parte. Una simile impostazione finirebbe per svuotare l’istituto della sua funzione ordinamentale, che è quella di introdurre, nel procedimento dichiarativo, un presidio tecnico di affidabilità fondato sulla responsabilità del soggetto abilitato. Per converso, non sarebbe giuridicamente sostenibile ricondurre il visto a una verifica sostanziale e potenzialmente illimitata circa l’effettiva fondatezza economico-documentale delle operazioni rappresentate dal contribuente, poiché una simile impostazione finirebbe per addossare al professionista compiti di natura investigativa che l’ordinamento non gli attribuisce.
La soluzione va dunque individuata in un modello di controllo professionale autentico, sostanzialmente effettivo e non soltanto simulato o rituale, ma al contempo rispettoso dei limiti funzionali e normativi propri dell’istituto.
È proprio in questa misura, insieme rigorosa e limitata, che si coglie la valenza autentica del visto di conformità.
