Il restyling del ravvedimento operoso

Nel disegno di legge “Stabilità 2015”, i cui contenuti saranno probabilmente oggetto di ampie modifiche e revisioni, l’intervento ipotizzato sul
ravvedimento operoso, se confermato, rivoluzionerà
alcuni istituti deflattivi del contenzioso: è quindi opportuno fare alcune riflessioni sul tema.
In
primis, viene previsto il rilancio del ravvedimento operoso come
strumento per la regolarizzazione delle violazioni fiscali in alternativa alla definizione dell’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, mediante il pagamento di sanzioni ridotte che saranno in ogni caso inferiori rispetto a quelle previste d’ufficio.
In particolare sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l’effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni:
  • riduzione a 1/9 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione/errore;
  • riduzione a 1/7 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione/errore;
  • riduzione a 1/6 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o errore.
 
Non è stata specificata la decorrenza di tali modifiche, facendo ritenere che i nuovi e più favorevoli meccanismi
si renderanno applicabili senza limiti a partire dal 1° gennaio 2015 da quando, in sostanza, il provvedimento entrerà in vigore. Inoltre dovrebbero riguardare anche le violazioni antecedenti all’entrata in vigore, trattandosi di un impianto sanzionatorio più favorevole ai contribuenti (
favor rei).
C’è da dire che questo
restyling del ravvedimento operoso si inserisce all’interno di una modifica normativa ancora più ampia, volta a ridurre gli attuali istituti deflattivi del contenzioso tributario. Va segnalato, infatti, che il disegno di legge di stabilità
intende abrogare l’acquiescenza integrale ai Pvc,
agli inviti al contradditorio e agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate e non preceduti da Pvc o invito.
Sarà prevista, tuttavia, una
fase transitoria per esigenze di coordinamento normativo, rendendosi applicabile l’acquiescenza
fino al 31 dicembre 2015. Il contribuente, pertanto, dal 1° gennaio 2015 potrà trovarsi di fronte alla scelta se
accettare le contestazioni dell’ufficio oppure regolarizzare le violazioni
ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso.
Resta escluso, tuttavia,
l’atto di accertamento non preceduto da Pvc o invito al contradditorio: per questo, infatti, essendo un atto al quale è precluso il ravvedimento,
sino al 31 dicembre 2015 sarà possibile prestare acquiescenza integrale ex articolo 15, comma 2-bis del D.Lgs 218/1997, mantenendosi intatta una definizione agevolata che, come visto, nelle intenzioni del Legislatore scomparirà del tutto non appena si concluderà la fase transitoria.

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