L’evoluzione del redditometro alla luce dell’ordinanza n. 31114/2025

L’istituto della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, storicamente noto come redditometro, ha subito nel corso degli ultimi 3 decenni una metamorfosi profonda, transitando da strumento di controllo massivo a meccanismo selettivo e residuale. Tale evoluzione non è soltanto il frutto di una stratificazione normativa spesso caotica, ma riflette un mutamento radicale nella filosofia dell’accertamento tributario, orientata oggi verso una maggiore precisione induttiva e una crescente attenzione ai principi di effettività e attualità della capacità contributiva. In questo scenario, l’ordinanza n. 31114, depositata il 28 novembre 2025, della Corte di Cassazione si pone come un tassello fondamentale per comprendere i confini del potere presuntivo dell’Amministrazione finanziaria e il correlato onere probatorio che grava sul contribuente. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un contribuente ottantenne attinto da una rettifica basata su spese per consumi e investimenti patrimoniali significativi, offrendo ai giudici di legittimità l’occasione per ribadire il rigore richiesto nella dimostrazione della provenienza non reddituale delle provviste utilizzate.

Introduzione: il tramonto dell’accertamento massivo e la nuova selettività del sistema

Il panorama dell’accertamento sintetico si è recentemente arricchito di nuovi canoni interpretativi e operativi, in particolare a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 108/2024. Tale provvedimento ha recepito la volontà politica, espressa anche nell’atto di indirizzo del Viceministro dell’Economia del maggio 2024, di concentrare l’azione di contrasto all’evasione su fenomeni di omessa dichiarazione a fronte di spese macroscopiche. Lo strumento è divenuto dunque marginale nella strategia complessiva dei controlli, come confermato dai dati della Corte dei Conti, che rilevano una contrazione drastica del numero di accertamenti sintetici eseguiti in Italia: nel 2023 sono stati solo 344, con una riduzione superiore all’80% rispetto al periodo pre-pandemico.

Questa tendenza alla marginalizzazione è stata cristallizzata dall’introduzione di soglie di sbarramento molto più stringenti rispetto al passato. Se in precedenza era sufficiente uno scostamento del 20% tra reddito dichiarato e reddito accertabile, per attivare la rettifica, oggi tale condizione deve coesistere con una soglia assoluta legata al valore dell’assegno sociale annuo. La necessità di colpire ricchezze effettive e non fittizie impone che la tassazione non prescinda mai dalla reale attitudine alla contribuzione, intesa come manifestazione di una capacità economica attuale e oggettivamente riscontrabile. In tal senso, l’attuale disciplina mira a evitare che l’equazione economica tra spesa e reddito si abbatta su contribuenti la cui incongruenza dichiarativa non superi determinati parametri di ragionevolezza.

Il caso dell’ordinanza n. 31114/2025 si inserisce in questo alveo, pur riferendosi a un’annualità (il 2014) precedente alla Riforma 2024. Esso rappresenta, tuttavia, un modello paradigmatico delle tensioni che si generano quando il Fisco contesta incrementi patrimoniali consistenti — nel caso specifico, un investimento societario di quasi 100.000 euro — a fronte di redditi dichiarati minimi. La pronuncia mette in luce come, nonostante l’evoluzione normativa verso la selettività, il rigore probatorio imposto al contribuente per vincere la presunzione legale di capacità contributiva rimanga estremamente elevato, richiedendo una tracciabilità documentale che vada ben oltre la semplice allegazione di solidarietà familiari o regalie informali.

La vicenda oggetto dell’ordinanza: tra investimenti societari e giustificazioni familiari

La controversia giunta all’attenzione della Suprema Corte ha origine da un avviso di accertamento notificato dalla Direzione Provinciale di Bari nei confronti di un ottantenne. L’ufficio, avvalendosi della metodologia sintetica, aveva rideterminato il reddito complessivo imputabile al contribuente per l’anno 2014 sulla base di 3 direttrici di spesa principali: esborsi certi per consumi e utenze, spese per elementi certi inerenti a immobili in possesso del contribuente e, dato di maggior rilievo, un investimento di 99.000 euro finalizzato all’acquisto di quote di una S.r.l..

Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla CTP di Bari, ottenendo inizialmente l’annullamento della pretesa tributaria, a eccezione di una parte relativa alle spese per elementi certi che l’Agenzia aveva provveduto ad annullare in autotutela. Tuttavia, la sentenza di primo grado veniva riformata dalla CGT di secondo grado della Puglia. Il Collegio regionale confermava la legittimità dell’accertamento, escludendo soltanto la quota relativa ai canoni di locazione (24.000 euro), in quanto era emerso che il contribuente, essendo diventato proprietario del 99% della società titolare dell’immobile, aveva ragionevolmente cessato di corrispondere il canone.

Le criticità maggiori sono emerse in relazione all’onere probatorio riguardante le restanti somme. Il contribuente ha sostenuto che l’investimento di 99.000 euro e le altre spese fossero state finanziate dalla figlia e dalla moglie. A supporto di tale tesi, sono state prodotte dichiarazioni sostitutive di atto notorio e la prova che il corrispettivo per l’acquisto delle quote fosse stato versato tramite un assegno tratto su un conto intestato alla coniuge. Nonostante ciò, i giudici d’appello hanno ritenuto che tali elementi non costituissero un supporto probatorio idoneo a superare la presunzione di legge, in quanto le dichiarazioni dei terzi non trovavano riscontro in altri indizi concordanti e non dimostravano con certezza che la provvista fosse realmente estranea alla sfera reddituale del contribuente.

Contro la decisione regionale, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tra l’altro la violazione dei canoni sull’onere della prova e la mancata considerazione della sua condizione anagrafica: un uomo di 80 anni che, per sua stessa ammissione, non produceva redditi e le cui spese erano verosimilmente sostenute dai figli benestanti.

La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, blindando la decisione di merito e sottolineando come il giudice tributario abbia il potere-dovere di valutare liberamente l’attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, confrontandole con la credibilità soggettiva dei dichiaranti e la loro vicinanza alle parti.

Evoluzione e struttura normativa dell’accertamento sintetico: l’art. 38, D.P.R. n. 600/1973

La disciplina della rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche trova il suo perno nell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, una norma che ha vissuto fasi di applicazione alterne e profonde revisioni.

Il potere degli uffici finanziari di determinare sinteticamente il reddito complessivo si basa su una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva: se un soggetto sostiene spese di qualsiasi genere, l’ordinamento presume che egli disponga di un reddito sufficiente a coprirle. Tale presunzione dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove circa la natura reddituale delle somme, spostando l’onere della prova contraria interamente in capo al contribuente.

L’evoluzione della norma ha visto passaggi cruciali, come la riforma operata dal D.L. n. 78/2010, che ha introdotto il concetto di reddito determinabile sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (il redditometro basato su campioni di contribuenti).

Successivamente, il D.L. n. 87/2018 ha “sospeso” l’efficacia dei decreti attuativi del redditometro per gli anni dal 2016 in poi, in attesa di una revisione che coinvolgesse l’ISTAT e le associazioni dei consumatori, al fine di garantire una ricostruzione più aderente alla realtà socio-economica delle famiglie.

Parametro storicoDisciplina pre 2010Disciplina post 2010Disciplina D.Lgs. n. 108/2024
Scostamento relativoAlmeno 1/4 (25%) rispetto al dichiaratoAlmeno 1/5 (20% rispetto al dichiarato)Almeno 1/4 (25%) rispetto al dichiarato
Periodicità di scostamento2 o più periodi di impostaSingolo periodo di impostaSingolo periodo di imposta
Soglia assolutaNon previstaNon previstaAlmeno 10 volte l’assegno sociale

L’attuale formulazione, scaturita dal D.Lgs. n. 108/2024, ha introdotto la già citata doppia condizione: oltre allo scostamento di 1/5, il reddito accertabile deve eccedere di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo[1].

Il comma 4, art. 38, D.P.R. n. 600/1973, disciplina quello che viene definito accertamento sintetico “puro” o “spesometrico”, basato sulle spese certe e oggettivamente riscontrabili. È in questo alveo che si è mossa la pretesa nel caso di specie, valorizzando l’esborso finanziario documentato per l’acquisto delle quote societarie. La norma stabilisce che il contribuente può sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Tuttavia, come vedremo, l’interpretazione di questo catalogo di prove è al centro di un acceso dibattito tra dottrina e giurisprudenza.

L’onere probatorio del contribuente tra rigore della Cassazione e garanzie costituzionali

Il cuore del problema nell’accertamento sintetico risiede nella natura dell’onere probatorio a carico del contribuente. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita nell’ordinanza n. 31114/2025, la determinazione sintetica basata sugli indici di spesa dispensa l’Amministrazione da qualunque prova ulteriore, in quanto è la legge stessa a stabilire il nesso tra spesa e reddito. Spetta dunque al contribuente superare la presunzione di capacità contributiva attraverso una prova «analitica e documentata».

L’accertamento sintetico si fonda su una legge economica racchiusa in un’equazione semplificata: una spesa può essere sostenuta solo se esiste, a monte, un reddito[2].

L’idea sottostante è che un soggetto non possa spendere sistematicamente più di quanto produca. In siffatto contesto, la dottrina ha identificato la materia imponibile dell’accertamento sintetico con l’espressione “reddito consumato”, per distinguerla dal “reddito prodotto” tipico delle imposte analitiche. Se un contribuente garantisce a sé o alla famiglia un determinato tenore di vita, tale stile di vita deve essere stato finanziato attraverso provviste che la legge tributaria riconduce alla nozione di reddito imponibile, a meno che non si dimostri una diversa origine delle stesse.

Tuttavia, come evidenziato in sede scientifica, questa equazione è fallace se applicata in modo meccanicistico. Molti contribuenti finanziano consumi e investimenti attingendo a risorse che non hanno natura reddituale nell’anno di riferimento: risparmi accumulati nel tempo, disinvestimenti patrimoniali, eredità, donazioni o prestiti. La prova contraria serve, dunque, a far “implodere” l’accertamento qualora si dimostri che la provvista utilizzata è estranea alla dimensione dichiarativa.

L’ordinanza n. 31114/2025 offre chiare indicazioni su come il contribuente debba costruire la propria difesa. I giudici rilevano che, sebbene sia riconosciuta la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extra-processuale (come le dichiarazioni sostitutive di atto notorio), queste hanno soltanto il valore di elementi indiziari. Il giudice ha il potere-dovere di valutare l’attendibilità di tali dichiarazioni confrontandole con altri elementi acquisiti, valutando la credibilità del dichiarante in base a fattori soggettivi e oggettivi, quali la vicinanza alle parti e l’intrinseca congruenza delle affermazioni.

Nel caso di specie, il contribuente non ha offerto una prova “concreta” dei finanziamenti ricevuti dalla figlia o dalla moglie per l’investimento di 99.000 euro. Non è bastato esibire un assegno tratto dal conto della coniuge: la Corte ha ritenuto che tale elemento, da solo, non giustificasse l’intero esborso finanziario in assenza di prove sulla provenienza non reddituale di quelle somme in capo alla moglie stessa.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, per superare la presunzione redditometrica serve una documentazione bancaria rigorosa che attesti non solo l’esistenza della risorsa, ma anche la sua durata nel tempo e l’effettivo impiego per la spesa contestata.

In tale contesto, pertanto, torna in auge il punto di attrito fondamentale tra la giurisprudenza di legittimità e la dottrina, riguardo l’elencazione delle prove contrarie contenuta nell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973; sul tema, l’ordinanza n. 21412/2020 ha offerto un’interpretazione “tranchant” e letterale, sostenendo che la prova contraria può essere fornita solo attraverso gli argomenti espressamente individuati dalla disposizione (redditi esenti, soggetti a ritenuta o tassati in anni diversi). Tale orientamento esclude, ad esempio, che un contribuente possa difendersi invocando disponibilità monetarie provenienti da un precedente illecito tributario già accertato, in nome della «necessaria coerenza dell’ordinamento».

Contro questa visione restrittiva si leva la critica di chi ritiene che l’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, debba essere interpretato in chiave meramente esemplificativa. Una lettura eccessivamente letterale sarebbe foriera di uno “sfregio al diritto”, portando alla conferma di accertamenti a carico di contribuenti innocenti che hanno semplicemente utilizzato liquidità legalmente acquisita, seppur priva della specifica “curvatura reddituale” prevista dalla norma.

In ossequio all’art. 24, Costituzione, deve essere garantita al contribuente la possibilità di dimostrare che il finanziamento del tenore di vita non deriva da un’infedele dichiarazione, bensì da disponibilità patrimoniali o debiti che non dovevano essere dichiarati.

Conclusioni: tra efficienza erariale e certezze del contribuente

L’ordinanza n. 31114/2025 e le recenti Riforme normative disegnano un sistema dell’accertamento sintetico che, pur essendo diventato numericamente marginale, rimane estremamente affilato sul piano probatorio.

Se, da un lato, l’introduzione della soglia legata all’assegno sociale tutela la grande massa dei contribuenti da controlli vessatori su scostamenti minimi, dall’altro, il rigore richiesto dalla Cassazione per la prova contraria rischia di trasformare il processo tributario in un “giudizio di pura documentazione”, dove l’assenza di una tracciabilità perfetta può portare alla tassazione di ricchezze fittizie o già tassate.

Emerge con chiarezza la necessità di un coordinamento più efficace tra i diversi atti impositivi notificati al medesimo contribuente. Come rilevato dalla dottrina, l’ordinamento non dovrebbe permettere la moltiplicazione delle basi imponibili: tassare un socio per dividendi occulti e, simultaneamente, per il tenore di vita finanziato da quegli stessi utili, senza operare un coordinamento, declina in una doppia imposizione vietata dalla legge.

La «necessaria coerenza dell’ordinamento» invocata dalla Cassazione dovrebbe, dunque, essere bidirezionale: impedire al contribuente di giovarsi di proprie illegalità, ma anche impedire al Fisco di riscuotere 2 volte l’imposta sullo stesso ammontare di ricchezza.

In conclusione, l’accertamento sintetico moderno si muove su un equilibrio instabile. Da un lato, l’uso massivo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale promette una selezione chirurgica degli evasori; dall’altro, la natura presuntiva dello strumento continua a richiedere al contribuente un’attività di conservazione documentale che spesso eccede l’ordinaria diligenza del cittadino. Per evitare che il redditometro si trasformi in uno “sfregio al diritto”, sarà essenziale che i giudici tributari esercitino con equilibrio il loro potere di libera valutazione delle prove, accogliendo non solo documenti formali ma qualunque elemento logico e documentato che restituisca coerenza alla realtà economica del contribuente, superando la fallace rigidità dell’equazione spesa-reddito.


[1] Per l’anno 2024, tale assegno è stato fissato dall’INPS in 6.947,33 euro annui, portando la soglia di sbarramento assoluta a circa 69.473 euro. Questa scelta legislativa crea di fatto una “franchigia” per i redditi medio-bassi, concentrando le risorse degli uffici, ora coadiuvati da algoritmi di intelligenza artificiale gestiti dall’unità UIPAR, su scostamenti macroscopici e profili di rischio elevati.

[2] S. De Marco, “Il nuovo accertamento sintetico: tra nuovi parametri e prova contraria”, in Riv. dir. Trib., n. 1/2025.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Accertamento e contenzioso”.

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