Le altre immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24

Tra le immobilizzazioni immateriali, l’articolo 2424 cod. civ. prevede una categoria residuale, nella quale vanno iscritte quelle attività che non possono essere ricomprese nelle altre voci della categoria B.I dell’attivo patrimoniale. Il 29 dicembre 2017, l’OIC ha pubblicato un emendamento all’OIC 24 chiarendo la modalità di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriale nel caso in cui il pagamento sia differito.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Le immobilizzazioni immateriali sono attività caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo. La voce B.I.7) dell’attivo dello stato patrimoniale è deputata ad accogliere le “altreimmobilizzazioni immateriali, voce nella quale, secondo la definizione fornita dall’OIC 24, potranno essere iscritti eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci della categoria delle immobilizzazioni immateriali.

Si tratta quindi di una categoria di natura residuale nella quale, a titolo esemplificativo, possono essere ricompresi:

  • il costo corrisposto per acquisire l’usufrutto su azioni;
  • il costo per la realizzazione interna di un software applicativo “non tutelato”;
  • i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità);
  • i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

Come previsto dalle disposizioni generali contenute nell’articolo 2426, comma 1, n. 1), cod. civ., le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte al costo d’acquisto o al costo di produzione:

  • il costo di acquisto include anche gli oneri accessori;
  • il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e eventuali costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato.

Considerato che il nuovo criterio di valutazione dei debiti è il costo ammortizzato, l’OIC 24, a seguito dell’emendamento del 29.12.2017, precisa che nel caso in cui il pagamento dell’immobilizzazione sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, la rilevazione in bilancio dell’attività corrisponde al valore del debito determinato utilizzando il costo ammortizzato e gli altri metodi previsti dal principio contabile OIC 19, più gli oneri accessori.

Per quanta riguarda le “altre immobilizzazioni immateriali”, l’OIC 24 specifica quanto segue:

  • l’acquirente del diritto di usufrutto (o di altri diritti reali) su azioni può rilevare il costo sostenuto per il diritto di godimento dei titoli comprensivo dei costi accessori;
  • i costi relativi alla produzione di software per uso interno “non giuridicamente tutelato” sono iscritti come immobilizzazione se tali costi danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa; se la condizione richiesta non è soddisfatta allora i relativi costi vanno spesati a conto economico;
  • i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (in locazione, leasing, comodato, …) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, soltanto se non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità);
  • i costi sostenuti per il trasferimento ed il riposizionamento di linee di produzione o di interi stabilimenti nell’ambito della definizione di un nuovo lay-out della produzione possono essere capitalizzati quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell’impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni; non sono invece capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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