Regime Iva telefonia – I° parte

Il regime Iva monofase applicabile nel settore delle telecomunicazioni è regolato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento con particolare riguardo all’ambito soggettivo del regime.

Il regime speciale Iva per la telefonia è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva. Pertanto, i cessionari non potranno esercitare il diritto della detrazione dell’Iva relativa all’acquisto.

L’articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972 prevede che “per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica” l’imposta sia assolta “dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente”.

L’applicazione del regime monofase nell’ambito della telefonia è disciplinata, altresì, dall’articolo 4 del D.M. 366/2000, che regola la modalità di “Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”.

Ai fini dell’applicazione del regime monofase nel settore della telefonia, devono sussistere due requisiti: un requisito oggettivo e uno soggettivo.

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, l’ambito di applicazione del regime monofase è rivolto:

  • sia agli operatori residenti;
  • sia agli operatori non residenti;

titolari della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.

In particolare, per i soggetti non residenti, il regime monofase si applica quando la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici viene effettuata da parte di soggetti non residenti tramite:

Infine, il regime monofase si applica anche nel caso in cui i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti siano commercializzati o distribuiti in Italia da commissionari, intermediari in genere ovvero da soggetti terzi.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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