Rottamazione-ter: le nuove scadenze di pagamento previste

Come noto, il maggior beneficio connesso alla rottamazione-ter è rappresentato dal più lungo periodo di tempo concesso ai fini dell’effettuazione dei pagamenti: l’articolo 3 D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 136/2018, prevede infatti la possibilità di pagare in 5 anni gli importi dovuti.

Giova tuttavia sottolineare che le scadenze di pagamento non saranno le stesse per tutti i contribuenti, in quanto i soggetti che avevano aderito della rottamazione-bis e hanno versato gli importi dovuti entro lo scorso 7 dicembre, presenteranno scadenze di pagamento diverse dagli altri contribuenti, beneficiando tra l’altro di un tasso di interesse più basso.

Ma andiamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, quali sono le scadenze previste per ciascuna tipologia di contribuente, a seguito delle novità introdotte nel corso dell’iter di conversione.

I contribuenti potranno estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando le somme:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Nel caso in cui il contribuente volesse optare per il pagamento rateale, lo stesso articolo 3 D.L. 119/2018 prevede la maturazione di interessi al tasso del 2%, a decorrere dal 1° agosto 2019.

Come sappiamo, tuttavia, possono accedere al beneficio in esame anche i contribuenti che avevano aderito alla c.d. “rottamazione-bis” che, entro lo scorso 7 dicembre hanno versato le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018: in questo caso non è necessario presentare nessuna istanza, essendo previsto l’automatico differimento dei pagamenti.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, invierà a ciascun contribuente che presenta i richiamati requisiti una comunicazione con il differimento dell’importo residuo da pagare, a fronte della quale il contribuente potrà versare le somme:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Oltre ad essere diverse le scadenze di pagamento a partire dal secondo anno (essendo in questo secondo caso previsto il pagamento semestrale in luogo di quello trimestrale), il legislatore, in sede di conversione, ha anche introdotto un ulteriore beneficio in termini di minori interessi dovuti.

Come previsto dalla norma, infatti, dal 1° agosto 2019, gli interessi sono dovuti al tasso dello 0,3% annuo (in luogo del 2% prima richiamato).

Si ricorda, da ultimo, che in caso di omesso o tardivo versamento di una rata la definizione agevolata non produce effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e il pagamento delle somme non può essere oggetto di successiva rateizzazione.

Purtuttavia, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 14 bis, D.L. 119/2018, nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono altresì dovuti interessi.

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