Aliquote Iva sterilizzate per l’anno 2019

Ai sensi dell’articolo 16, D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:

  • l’aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
  • l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);
  • la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
  • l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.

La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un’aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:

  • la Parte II contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela. La possibilità per il nostro Stato di applicare un’aliquota inferiore a quella minima del 5%, prevista dall’articolo 98, Direttiva 2006/112/CE, deriva dalla cosiddetta clausola “standstill” stabilita dall’articolo 110, Direttiva 2006/112/CE, in forza della quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 avevano stabilito aliquote ridotte inferiori alla detta misura minima potevano mantenerle;
  • la Parte II-bis contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 5%;
  • la Parte III contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 10%.

Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione – in via residuale – l’aliquota Iva ordinaria.

L’articolo 9, D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.

In particolare, è stato stabilito l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

In seguito, l’articolo 5, D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l’aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:

  • all’11,14% nel 2018 e
  • comunque, al 12% nel 2019.

Restava, invece, fermo il già previsto aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura:

  • dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.

In questo iter di modifiche va annoverata anche la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la “totalesterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l’anno 2018 e una “parzialesterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l’anno 2018:

  • l’aliquota ordinaria è rimasta fissa al 22%;
  • l’aliquota del 10% non ha subito alcun incremento.

Per gli anni successivi era previsto che:

  • l’aliquota al 10% sarebbe dovuta salire:
  1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (11,5%);
  2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (13%);
  • l’aliquota al 22% sarebbe dovuta salire:
  1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019 (24,2%);
  2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (24,9%);
  3. di 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021 (25%).

Tuttavia, la legge di Bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 2, L. 145/2018) ha confermato per l’anno 2019:

  • l’aliquota Iva ridotta nella misura del 10% (che passerà al 13% dal 2020);
  • l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% (che passerà al 25,2% nel 2020, essendo stata ulteriormente incrementata del 0,3% – 24,9% + 0,3% – e al 26,5% dal 2021, essendo stata ulteriormente incrementata dell’1,5% – 25% + 1,5%).

 

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