Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento

Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) i soggetti interessati devono effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Sono obbligate al pagamento della tassa le società di capitali (Srl, SpA e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in liquidazione volontaria.

Sono invece escluse dal versamento della tassa:

  • le società di capitali fallite, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le imprese individuali;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

Ricordiamo che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 cod. civ.).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci,
  • libro delle obbligazioni,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, mentre gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

L’ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, essendo pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Si evidenzia che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, il 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda si tratta di prima o successiva annualità:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali” prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 hanno già effettuato con queste modalità il versamento per il 2019.
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile tuttavia ricorrere al ravvedimento operoso, applicando le seguenti sanzioni ridotte (oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale dello 0,8%):

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
  • 4,29% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza;
  • 5% se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento.

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