Il rapporto di accessorietà

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 48/2020

Ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente (articolo 1, § 2, Direttiva 2006/112/CE), ma questa regola generale può essere derogata quando l’operazione si compone di più elementi, dovendosi così determinare se gli stessi siano distinti, oppure costituiscano un’unica prestazione.

Quest’ultima ipotesi ricorre in 2 casi, segnatamente:

  • in presenza di un rapporto di accessorietà, cioè quando una prestazione si considera principale, mentre l’altra è a essa accessoria;
  • quando le prestazioni rese siano talmente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Continua a leggere…

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Segue il SOMMARIO di “Iva in pratica n. 48/2020 ″

Iva

Dichiarazione d’intento e plafond Iva di Marco Peirolo

La sospensione del rimborso Iva a seguito di constatazione di reati fiscali: la stretta penale di Gianfranco Antico

Il rapporto di accessorietà di Marco Peirolo

Imponibilità Iva per i compensi da “trasferta” percepiti dalle società di calcio della serie A di Clino De Ieso

 

Il caso risolto

Aliquota Iva per il contratto di appalto relativo a più immobili di Centro studi tributari

 

Osservatorio

L’osservatorio di giurisprudenza di Alberto Alfredo Ferrario

 

Area fiscale

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