Prescrizione post notifica della cartella

Dinanzi a quale giudice va fatta valere la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento?


In materia di processo tributario, l’articolo 2 D.Lgs. 546/1992 (rubricato “Oggetto della giurisdizione tributaria“) stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

In virtù di ciò, è stato affermato che spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione su tutta l’obbligazione tributaria, conoscere dell’eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione stessa. Ciò, sulla base della considerazione per la quale detta ipotesi non appare riconducibile all’esenzione prevista dal citato articolo 2, secondo cui sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la cartella non può essere qualificata come atto dell’esecuzione forzata (Cfr., SS.UU. sent. n. 14648/2017; SS.UU. sent. n. 23832/2007).

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