Scade lunedì 30 giugno 2025 il termine di invio della dichiarazione Imu relativa all’anno 2024.
In particolare, entro il 30 giugno deve essere presentato il modello Imu/Impi, solo se nell’anno precedente sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo e se tali circostanze non sono conoscibili autonomamente dal Comune di competenza.
Ne deriva che i requisiti per cui sorge l’obbligo dichiarativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 769, L. 160/2019, riguardano variazioni, non conoscibili dall’Amministrazione locale, che comportano un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Esemplificando, le circostanze da dichiarare, riferite al 2024, sono le seguenti:
- immobile oggetto di locazione finanziaria;
- immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti giuridici interessati da operazioni straordinarie di fusione, incorporazione o scissione;
- riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto;
- estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi e diritto di superficie non dichiarata in Catasto;
- acquisto di un diritto reale di godimento sull’immobile per effetto di Legge;
- cessazione di un diritto reale di godimento sull’immobile per effetto di Legge;
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
- terreno agricolo divenuto fabbricabile, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell’area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;
- area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato o per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- variazione del valore venale dell’area edificabile posseduta, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell’area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto e interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- immobile esente da Imu, quale fabbricato con destinazione ad usi culturali, terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole), fabbricato costruito e destinato dall’impresa costruttrice alla vendita (finché permane tale destinazione e non sia di fatto locato), immobile occupato abusivamente da terzi, immobile che ha perso o acquistato il diritto all’esenzione da Imu;
- immobile per il quale è prevista una riduzione dell’Imu dovuta, quale fabbricato di interesse storico o artistico, fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (a determinate condizioni), unità immobiliare ad uso abitativo non locata o concessa in comodato e posseduta in Italia da titoli di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- immobile assimilato all’abitazione principale, quale immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, immobile assegnato al genitore affidatario, fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggio sociale e adibito ad abitazione principale, un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero rimasto inutilizzato o non adibito ad abitazione principale.
Come indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 37385/2022, richiamata dalle istruzioni ministeriali, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.
Infine, si evidenzia che, in presenza di determinati requisiti di cui all’articolo 11, D.L. 65/2025, per i contribuenti che al 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o operativa in immobili danneggiati dalla crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è prevista la sospensione dei termini di versamento e collegati agli adempimenti tributari in scadenza dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Per tali soggetti la dichiarazione Imu/Impi, relativa all’anno 2024, deve essere presentata entro il 10 dicembre 2025.
