Crediti inesistenti e crediti non spettanti: quali sono le differenze?

Che differenza esiste, sotto il profilo sanzionatorio, tra credito inesistente e credito non spettante?


Vi sono importanti differenze tra i crediti fiscali non spettanti e non esistenti sia sotto il profilo sanzionatorio amministrativo sia sotto il profilo penaltributario.

Dal punto di vista amministrativo, l’articolo 15, comma 5, D.Lgs. 471/1997 prevede che “nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del D.P.R. n. 600/1972, e all’articolo 54-bis del decreto del D.P.R. n. 633/1972”.

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