La proroga degli incentivi per le società benefit

L’articolo 19-bis D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021) introduce alcune novità in materia di disciplina agevolativa per le società benefit, apportando talune modifiche all’articolo 38-ter del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020).

In sintesi:

  • viene disposta l’estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione del credito d’imposta per costi di costituzione o trasformazione in società benefit (si ricorda che il termine originario era fissato al 31 dicembre 2020 ed era stato successivamente esteso al 30 giugno 2021 dall’articolo 12, comma 1-bis, D.L. 183/2020, c.d. “Decreto Proroga termini”);
  • tra i costi agevolabili vengono inclusi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
  • viene specificato che l’importo massimo di tax credit utilizzabile in compensazione è pari a 000 euro per ciascun contribuente.

 

Le società benefit

Le società benefit, introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015), sono quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Tali finalità devono essere specificatamente indicate nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Ogni anno la società benefit deve redigere una relazione (pubblicata nel sito internet della società) concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include, tra l’altro, la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

Il compito di vigilare sulle società benefit, e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune, è attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nei confronti delle società benefit trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle in materia di pratiche commerciali sleali previste dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

 

La promozione del sistema delle società benefit

Il ricordato D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), con l’obiettivo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit, ha previsto, all’articolo 38-ter, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997), per l’anno 2021.

Il beneficio in esame è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di minori dimensioni:

  • Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  • Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • Regolamento (UE) 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto Rilancio, peraltro, aveva attribuito a un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il compito di definire le modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta. Tale provvedimento, tuttavia, ad oggi non risulta ancora emanato.

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