Conferimento di partecipazioni oggetto di rivalutazione

Una persona fisica Italiana residente in Italia ha conferito a valori storici una partecipazione (detenuta non in regime di impresa) pari al 33% del capitale sociale di una società operativa cilena “A” in un’altra società cilena holding “B”, ricevendone in cambio quote rappresentanti il 99% del capitale sociale della società Cilena “B”.

Il residuo 1% è nella titolarità di una holding di diritto Italiano riconducibile alla stessa persona fisica.

L’organo amministrativo di B è attualmente composto dalla sola persona fisica (amministratore unico).

Ciò premesso, si chiede se il conferimento da parte della persona fisica italiana, residente in Italia, di A in B è realizzativo con conseguente tassazione in Italia.

Nel caso, è possibile rivalutare le quote di A, versando, entro il 30 novembre 2025, la prima rata dell’imposta sostitutiva del 18%?

Tenuto conto che non si tratta di un paese a fiscalità privilegiata (Cile), si richiede un parere circa il rischio che a tale operazione (rivalutazione e conferimento) possano essere contestati i requisiti di elusività potenziale; si sottolinea che l’operazione trasformerebbe la partecipazione di una società di cui non si ha il controllo (33% della società A) in una partecipazione (in B) di cui si detiene successivamente il 99%.

Si chiede inoltre se – sempre in ipotesi di rivalutazione fiscale del valore delle quote oggetto di conferimento – il valore così rivalutato si trasferisce alla partecipazione B divenendone in tal modo il costo fiscalmente riconosciuto al socio persona fisica e se quindi la compilazione del quadro RW nell’anno di conferimento (ultimo anno in cui compare A e primo anno di iscrizione di B) possa considerarsi come di seguito evidenziata:

– per la partecipazione A: valore iniziale = costo storico; valore finale = valore rivalutato.

 -per la Partecipazione B: valore iniziale e finale = valore rivalutato

Di seguito, nel medesimo anno solare, la società cilena B ha ceduto le quote a terzi della società A, realizzando una plusvalenza (tassata in Cile in capo a B). Successivamente la società cilena B viene messa in liquidazione.

Indipendentemente dalla tassazione di tale operazione operata dal fisco cileno, si chiede:

– se si pone il tema della esterovestizione atteso che il capitale sociale di B è interamente riconducibile alla persona fisica che riveste anche il ruolo di amministratore unico;

– conferma che “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso “di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” e che quindi la rivalutazione fiscale (sopra indicata) abbia effetto ai fini della tassazione italiana in capo al soggetto persona fisica determinando quindi:

a) il riconoscimento del valore fiscale rivalutato;

b) la tassazione solo per la parte eventualmente eccedente tale valore.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto