Beni immateriali ammortizzabili nel reddito di lavoro autonomo

Riproducendo parzialmente quanto indicato per il reddito di impresa, l’art. 54-sexies, TUIR, rubricato “Spese relative a beni ed elementi immateriali”, prevede ora la deducibilità, per quote di ammortamento, del costo di alcuni beni immateriali e oneri pluriennali.

In particolare, si tratta di:

  • diritti d’autore, brevetti, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite;
  • altri diritti di carattere pluriennale;
  • acquisizione della clientela.

Nel dettaglio, l’art. 54-sexies afferma:

«1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienza acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo».

Vale a dire che, per quanto riguarda il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in un minimo di 2 anni, ossia in misura non superiore al 50% del loro costo.

Diversamente, le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista all’interno del contratto o dalla Legge.

Come indicato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024, tali modifiche si applicano ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi già con effetto sul modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024 (per i soggetti solari).

Per quanto concerne le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in un minimo di 5 anni, ossia in misura non superiore a 1/5 del loro costo.

Come indicato dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 192/2024, tale disposizione si applica ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi con effetto sul modello Redditi 2026 per il periodo d’imposta 2025 (per i soggetti solari).

Per completezza si ricorda che la disciplina previgente non prevedeva la deducibilità, per quote di ammortamento, del costo di tali beni immateriali e oneri pluriennali.

Infatti, anche per questi costi era applicabile la regola generale, ossia il principio di cassa in base all’esercizio di sostenimento della spesa.

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