Regime forfettario e concetto di mera prosecuzione dell’attività

Si chiede una definizione pratica del concetto di “mera prosecuzione dell’attività” ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% per i contribuenti che applicano il regime fiscale c.d. forfetario.

L’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che si è in presenza di mera prosecuzione quando l’attività viene esercitata nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente (circolare n. 17/E/2012, circolare n. 10/E/2016 e da ultimo risposta a istanza di interpello n. 161/E/2020). Secondo l’Agenzia delle entrate la prosecuzione deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, rendendo necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

Ma come si definisce il concetto di mera prosecuzione: stessi clienti, stesso luogo, stessi beni?

Ad esempio: una persona che ha lavorato in Sicilia come lavoratore dipendente in un bar e successivamente apre un bar in Trentino come imprenditore, sicuramente non si tratta di mera prosecuzione anche se è la stessa attività, però non è lo stesso luogo e neanche gli stessi clienti. Quindi potrà applicare l’aliquota agevolata del 5%

Anche un allenatore sportivo che ha lavorato come dipendente in Germania e successivamente inizia una nuova attività, sempre come allenatore, in Italia, potrà applicare l’aliquota agevolata del 5% (non stessi clienti, no stesso luogo).

Invece, una contribuente che ha svolto lavoro dipendente come psichiatra presso il SSN nella città A e successivamente si licenzia e apre una partita Iva in regime forfetario come psichiatra esercitando l’attività nel suo ambulatorio nella città B, stessa Provincia, distanza A e B circa 75 km, predisponendo tutta la attrezzatura necessaria per l’ambulatorio medico a proprie spese: si è in presenza di una mera prosecuzione dell’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, oppure si può ritenerla una nuova attività, con aliquota agevolata del 5%?

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