Applicabilità del c.d. reverse charge all’attività di tagli in cemento armato

Una società svolge in via prevalente le seguenti attività:

  • tagli in cemento armato,
  • carotaggi e demolizioni controllate.

Nello specifico, i tagli vengono effettuati in pareti di edifici, sia interne sia esterne, basamenti (ad esempio quello di una gru). Mentre i carotaggi sono perforazioni che vengono effettuate nelle pareti, pavimenti, etc. al fine di consentire il passaggio di tubazioni, impianti, fognature, etc..

Si provvede anche allo smaltimento del materiale di risulta.

Il codice attività prevalente comunicato all’Agenzia delle entrate è 43.11.00 – Demolizioni.

Tale codice sembra riferirsi (riportando la descrizione del volume ATECO) alla demolizione per successiva ricostruzione di fabbricato.

Sembrerebbe più attinente il codice 43.13.00 – trivellazioni e perforazioni, ma nel descriverlo si legge che lo stesso si riferisce a trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili.

Il tipo di perforazioni oggetto dell’attività non vengono effettuate per tali scopi.

Anche se in via residuale, la società svolge lavori di isolamento.

Pertanto, non è stato trovato un codice attività perfettamente calzante, sebbene quelli sopra riportati rientrino tutti nel comparto F delle imprese edili.

Poiché la tipologia di attività svolte non rientra tra quelle espressamente previste nell’articolo 17, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, ci si chiede se può essere applicato il c.d. reverse charge nei casi di lavori effettuati in appalto nei confronti di imprese non del comparto edile.

Lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere gestito separatamente?

Apparentemente il problema di applicazione del reverse charge non dovrebbe esserci quando i lavori vengono svolti in subappalto nei confronti di imprese edili.

Si richiede un parere in merito alla corretta emissione delle fatture nelle varie fattispecie prospettate.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO

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