Si affievoliscono i controlli per chi aderisce al concordato preventivo biennale

Una volta pubblicato il D.M. 14.6.2024, di approvazione della specifica metodologia, in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato, e in attesa della formalizzazione ufficiale delle modifiche che il decreto correttivo sta per apportare, verifichiamo i vantaggi che derivano ai contribuenti dall’accettazione della proposta del Fisco.

Il primo calcolo che il contribuente andrà a fare sarà tra quanto deve pagare a priori e quanto potrebbe pagare applicando il regime ordinario (uguale, di più o di meno). E la possibilità di bilanciare i ricavi per due esercizi costituisce sicuramente un aspetto non secondario da tenere in debita considerazione.

Tuttavia, l’imprenditore e il professionista (che intende aderire alla proposta di concordato) valuterà il cd. rischio dei controlli (cioè la possibilità di subirli o meno), che prende forma in riferimento ad un termine di comparazione, che è dato rispetto alla capacità operativa impegnata nei confronti dei soggetti che non aderiscono o che decadono (l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono).

Diciamo subito che dalla lettura della norma emerge che i poteri di controllo, in capo all’Amministrazione finanziaria, rimangono intatti, sia esterni che interni. E non poteva essere diversamente, atteso che non trattasi di un colpo di spugna.

Pertanto, gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza potranno legittimamente continuare ad eseguire accessi (che altro non è che il semplice ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l’abitazione del contribuente), ispezioni (che consiste essenzialmente nell’effettuazione di indagini documentali, con particolare riguardo ai documenti e scritture contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti e le situazioni realmente accaduti nell’attività economica) e verifiche ( con il quale l’articolo 52, D.P.R. 633/1972, invece, vuole riferirsi ad ogni altra attività di ricerca e di controllo).

Così come gli uffici finanziari e la Guardia di finanza potranno legittimamente continuare a notificare, questionari, inviti a comparire, ecc, anche nei confronti dei soggetti che concordano preventivamente e effettuare il controllo sul territorio, in ordine alla mancata emissione/memorizzazione degli scontrini/ricevute/fatture.

Permangono, inoltre, i poteri di controllo sulla base dei particolari meccanismi, previsti dall’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 e, ai fini Iva, dall’articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972. Così che, in presenza di determinate circostanze indiziarie, l’Ufficio potrebbe sempre attivare le indagini finanziarie.

L’esito della valutazione del rischio dei controlli sarà sia antecedente – per aderirviche successiva (effettuata cioè al termine dei periodi di imposta cui si riferisce il concordato, al fine di una eventuale prosecuzione dell’accordo) e dipende sostanzialmente da un fattore: se si sia stati oggetto, comunque, di una attività di controllo (anche ai fini Iva, dove non è previsto alcuno scudo).

E a prima vista appaiono maggiori i vantaggi che gli svantaggi atteso, fra l’altro, come anticipato, che in forza di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 34, D.Lgs. 13/2024, si affievoliscono, di fatto, i controlli nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato biennale.

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