Corretta ripartizione della base Ace in caso di scissione

A fine 2020 una società effettua la scissione del ramo immobiliare.

Il patrimonio della scissa, prima dell’operazione, è pari ad euro 4.346.405,76 e composto come segue:

  • Capitale sociale: 200.000
  • Riserva di rivalutazione: 122.039,89
  • Riserva legale: 40.000
  • Riserva straordinaria di utili: 3.802.690,53
  • Riserva flussi per operazioni finanziarie: (51.884,97)
  • Utile d’esercizio: 233.560,31

A seguito dell’operazione di scissione il patrimonio netto della beneficiaria è composto interamente da riserve di utili conseguiti dalla scissa nei periodi d’imposta successivi al 2010, quindi rientranti nella base imponibile Ace.

La beneficiaria ha ricevuto un patrimonio netto di 2.010.972,39 euro allocati per 400.000 euro a capitale sociale e 1.610.972,39 euro a riserve disponibili.

Considerato quanto sopra si chiede se la beneficiaria possa far rientrare nella propria base imponibile Ace gli utili acquisiti in funzione dell’operazione della scissione.

Di contro, ci sembra ovvio che la scissa debba ridurre la base imponibile ai fini Ace dell’importo delle riserve di utili attribuite alla beneficiaria.

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