Quando è apparente o non apparente la motivazione della sentenza

Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., la Cassazione ammette solo vizi motivazionali “minimi”: rilevano solo anomalie gravi (assenza, apparenza, contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione), non il semplice difetto di sufficienza. La motivazione è “apparente” quando non consente di comprendere il percorso logico del giudice. Tali principi, ribaditi nel 2023, sono stati applicati anche nell’ordinanza 4135/2026, che ha escluso il vizio ritenendo adeguatamente motivata la decisione sulla gratuità di alcune prestazioni professionali.

Come noto, le SS.UU. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, n. 5) c.p.c., disposta con l’art. 54, D.L. n. 83/2012, conv. con modif. in Legge n. 134/2012, secondo cui è deducibile esclusivamente «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12, disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».

La mancanza di motivazione come motivo di nullità della sentenza ricorre, pertanto, anche nel caso di apparenza della motivazione, che sussiste quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo in tale modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Principi ancora recepiti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22580/2023, che proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU. (n. 8053/2014), ha confermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

E ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e «cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali».

E in questi giorni la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4135 del 24 febbraio 2026, ha riaffrontato la problematica, intervenendo su una ricostruzione indiretta di compensi nei confronti di un professionista, ancorata alla mancata fatturazione delle somme ricevute per l’invio delle dichiarazioni dei redditi. Per le Entrate la sentenza di II grado era apparente, avendo ritenuto provata la natura gratuita di alcune delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell’ufficio, senza fornire alcuna effettiva e sufficiente spiegazione delle ragioni. Di contrario avviso sono stati gli Ermellini, secondo cui la sentenza di II grado non incorre nel vizio denunciato, avendo la CTR adeguatamente motivato le ragioni per le quali poteva ritenersi provata la natura gratuita di alcune prestazioni eseguite dalla contribuente a favore dei propri clienti. In particolare, ha rilevato che si trattava di prestazioni aventi a oggetto la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, la cui semplicità ne rendeva verosimile la gratuità; che, infatti, era plausibile che un professionista potesse svolgere la propria attività senza percepire alcun compenso, per ragioni di amicizia, parentela, o mera convenienza ovvero per il fatto di svolgere parallelamente altra attività di lavoro dipendente.

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